Pretium doloris, cos’è?

Scritto da: Chiara Baldascini -




Pubblicazione legale: I genitori hanno sempre l’obbligo di mantenere i figli ed il giudice potrà stabilire la spettanza e la consistenza dell’assegno di mantenimento in sede di separazione, divorzio ed anche in sede di regolamentazione dell’affidamento dei figli naturali (nati dall’unione di coppie di fatto). In questi casi l’assegno di mantenimento è corrisposto dal genitore non collocatario del minore e ciò perché, tramite l’assegno, andrà ad assolvere il suo dovere di mantenimento. Quando un genitore non versa il mantenimento per il figlio, nonostante vi sia un provvedimento giudiziale che lo dispone, il genitore beneficiario dell’assegno presso cui vive il figlio minore, potrà, oltre a recuperare forzosamente il mantenimento impagato dall’altro genitore, altresì, chiedere il risarcimento del danno costituito dal pretium doloris, ossia la sofferenza, il grave disagio e l’apprensione provata in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento. Il genitore collocatario, quindi, ha diritto ad essere risarcito non solo per le spese sostenute per il figlio, con conseguente contrazione della sua qualità di vita, ma anche per i danni morali subiti. Con la sentenza n. 11518 del 29 marzo 2022, la Cassazione ha disposto, infatti, che all’ex coniuge che non riceve l’assegno spetta anche il risarcimento per il danno non patrimoniale per l’ansia, l’incertezza economica e mentale causate dal mancato introito.

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Chiara Baldascini

Avvocato civilista, esercita prevalentemente in d. famiglia




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