Pubblicazione legale:
L’amministratore
di sostegno è la persona che aiuta chi si trova in condizioni – anche solo
temporanee – di infermità fisica o psichica. Il soggetto assistito mantiene la
propria autonomia seppur necessiti di aiuto per cose ben determinate.
Pensiamo ad un anziano che non
riesce più a gestire le quotidiane faccende burocratiche (come pagare le
bollette e gestire la sua pensione) o a soggetti alcolisti che non riescono ad
amministrare le loro attività o, ancora, un malato terminale, che vuole affidare
a una persona di fiducia le scelte sulle sue cure mediche.
Chi può sostituire questi soggetti nelle attività che non riescono più a
compiere?
L’amministratore di sostegno.
L’amministrazione di sostegno è un istituto che lascia all’anziano o al
soggetto comunque bisognoso di qualche aiuto comunque una certa autonomia.
Con l’amministrazione di sostegno, ci si pone il fine di intaccare il meno possibile la possibilità
di agire definendo, caso per caso, l’aiuto di cui si ha bisogno La differenza
rispetto a interdizione e inabilitazione è evidente, in cui la possibilità di
decidere della persona assistita è davvero molto limitata.
Spesso si ricorre all’amministrazione di sostegno anche quando il soggetto a
molti parenti che possono occuparsi di accudirlo a livello fisico ma non
riescono a stare dietro alle faccende burocratiche (soprattutto in caso di
patrimoni ingenti).
Chi può chiedere l’amministratore di sostegno?
Oltre alla persona stessa che ha bisogno di assistenza, possono richiedere
l’assistenza di un amministratore di sostegno il coniuge o il convivente, i
parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini)
gli affini entro il secondo grado (suoceri e cognati).
La procedura
I tempi sono molto stretti: per legge, la pratica dovrebbe concludersi
entro due mesi dalla presentazione della domanda, anche se non sempre è così e
spesso i tribunali vanno un po’ a ruota libera. Ecco, comunque, le tappe da
seguire:
- Si deve presentare la richiesta di nomina
dell’amministratore di sostegno al giudice tutelare dell’area di residenza
o domicilio, oppure di dimora abituale (come la clinica in cui si è in
cura) di chi dovrà essere assistito. E’ necessaria una marca da bollo da 8
€.
- Il Giudice fissa un’udienza in cui verificherà di
persona i bisogni del soggetto. Se serve una consulenza tecnica ed
ulteriori verifiche, può anche nominare un amministratore provvisorio.
- L’amministratore di sostegno verrà infine nominato
entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con un decreto in cui
si indicherà la durata dell’incarico, gli atti in cui l’amministratore
deve sostituire o affiancare la persona ed i limiti.
Chi può fare l’amministratore di sostegno?
A scegliere l’amministratore di sostegno è, innanzitutto, la persona stessa
che ne ha bisogno. Ma se non si trova nelle condizioni di farlo e non lo ha
fatto in precedenza, viene scelto - preferibilmente - tra i suoi familiari,
secondo un certo ordine: il coniuge, la persona con cui convive stabilmente e i
parenti entro il quarto grado. In alternativa il giudice può scegliere
un’altra persona che considera idonea in appositi elenchi tenuti presso il
Tribunale.