Pubblicazione legale:
…Merita in via esemplificativa di essere ricordata ex multis la Convenzione di Istanbul che, ratificata dall’Italia nel 2013, cristallizza lo stupro come un “rapporto sessuale senza consenso“. Nello specifico l’articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione specifica che il consenso “deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto“.
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