Pubblicazione legale
Novità introdotte dal Decreto fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Pubblicato su IUSTLAB
Estensione ad
appalti e subappalti relativi a lavori e servizi superiore a 200.000€ del
regime del reverse charge (inversione contabile) in base al
quale gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA sono a carico del
soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del
prestatore.
L'articolo 17-bis
reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente
versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali,
prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori,
subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali
comunque denominati, applicabili a partire dal 1° gennaio 2020 .
Più in particolare,
il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti pubblici che rivestono la
qualifica di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che
affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo
complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite
contratti di appalto, subappalto , affidamento a soggetti consorziati o
rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di
manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni
strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque
forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese
subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento
relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice
o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente
impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
Il versamento delle
ritenute prevede:
provvista : l’importo dovuto deve essere versato dall’impresa appaltatrice o
affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente, almeno 5
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento
stesso, su uno specifico conto corrente bancario o postale comunicato
dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle
imprese subappaltatrici.
versamento: il committente, ricevuta la provvista, esegue il versamento,
senza poter utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro
il giorno 16 del mese di scadenza – mediante delega irrevocabile ad
una banca convenzionata in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute,
indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso
quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
Nuovo adempimento
per il committente
Il Decreto fiscale
impone nuovi obblighi e l’impresa, appaltatrice o affidataria, e le imprese
subappaltatrici dovranno trasmettere tramite posta elettronica
certificata al committente – con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo
rispetto alla scadenza del versamento – i dati ricevuti con le
trattenute effettuate . Le imprese subappaltatrici comunicano i dati al
committente e anche all’impresa appaltatrice.
La comunicazione da
far pervenire dovrà contenere:
elenco nominativo di
tutti i lavoratori , identificati dal codice fiscale, impiegati nel
mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati
dal committente, con il dettaglio: a) delle ore di lavoro prestate
da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
b) dell’am montare della retribuzione corrisposta al dipendente
collegata a tale prestazione;
c) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese
precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di
quelle relative alla prestazione affidata dal committente; d) tutti
i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento ; e) i dati
identificativi del bonifico effettuato.
Se poi l’impresa
appaltatrice o affidataria vanta dei crediti per corrispettivi verso
l’impresa committente, entro la data prevista per il bonifico, alla
comunicazione suindicata si può allegare la richiesta di compensazione ,
totale o parziale, delle somme dovute (anche dalle subappaltatrici) con tali
corrispettivi. Il committente deve procedere comunque al versamento senza
compensazione con proprie posizioni creditorie.
La responsabilità
delle parti coinvolte.
Le imprese
appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili della corretta
determinazione delle ritenute e esecuzione delle stesse, nonché del relativo
versamento, senza possibilità di compensazione. Nello specifico sono
responsabili quando:
non provvedono all’esecuzione del versamento
al committente entro il termine di 5 giorni lavorativi di anticipo
rispetto alla scadenza del versamento;
non trasmettono l’eventuale richiesta di
compensazione delle somme dovute;
non trasmettono i dati di cui alla
comunicazione indicata all’art.4 comma 5 del citato decreto.
Il committente è
responsabile se:
non versa quanto ricevuto nei termini
non versa le ritenute effettuate dalle
imprese appaltatrici e subappaltatrici.
La responsabilità è
quantificata entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti
nel termine previsto e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese
appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.
La responsabilità,
invece, è totale quando:
i committenti non comunicano tempestivamente
all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente
bancario o postale su cui effettuare i versamenti
eseguono i pagamenti alle imprese
affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
Stop al pagamento
dei corrispettivi
Il committente può
sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o
affidataria e vincolare le somme a essa dovute al pagamento delle ritenute
eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio
quando le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non
trasmettono i dati richiesti ovvero non effettuano i bonifici entro il termine
stabilito o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviano una
richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili.
In tal caso il
committente deve darne comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia
delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. Tra l’altro,
durante tale termine, si potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento, fruendo
delle relative sanzioni ridotte.
È vietata
all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva avente lo scopo di
soddisfare il credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non è
eseguito il versamento delle ritenute.
Versamento diretto
da parte delle imprese esecutrici
È riservata alle
imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che vantano specifici
requisiti la possibilità di eseguire direttamente il versamento delle
ritenute . Tale facoltà è ammessa se si comunica al committente tale scelta,
entro 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento,
allegando una certificazione dei requisiti posseduti nell’ultimo giorno del
mese precedente a quello della suddetta scadenza:
essere in attività da almeno 5 anni ovvero
aver eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti
registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2
milioni di euro;
non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti
esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e
contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro per i quali
siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati
provvedimenti di sospensione.
La certificazione
sarà a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate mediante
canali telematici e l’autenticità della stessa sarà riscontrabile dal
committente grazie a un servizio telematico messo a disposizione sempre
dall’Agenzia delle Entrate.
Niente
compensazione, multe e reclusione
Non si potranno
utilizzare i propri crediti vantanti nei confronti dell’Amministrazione o degli
Enti di previdenza per diminuire i versamenti delle ritenute e contributi
dovuti. Le imprese esecutrici non si potranno avvalere dell’istituto della compensazione
per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e
assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso di durata
del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato
nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Sanzioni
La nuova
formulazione dell’articolo 17-bis citato, dispone che chi non esegue, in tutto
o in parte, e alle prescritte scadenze il versamento delle ritenute è soggetto
alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non
versato e punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, come
previsto dell’articolo 10- bis del DLgs n.74/2000, in materia di
omesso versamento di ritenute dovute o certificate.
Le prestazioni con
Reverse charge
Per effetto delle
novità assistiamo a una nuova formulazione delle categorie di beni e servizi
per le quali l’Italia applica il meccanismo dell’inversione contabile.
All’articolo 17, comma VI, del Testo Iva è aggiunta la lettera (a- quinquies )
che estende il Reverse charge alle prestazioni effettuate
mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o
rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente
utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo
di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
La norma, pertanto,
aggiunge le prestazioni d’opera alle operazioni con inversione contabile, quali
le prestazioni di:
pulizia
demolizione
installazione di impianti e di completamento
degli edifici
i subappalti in edilizia.
La diretta
conseguenza è che le prestazioni d’opera soggette a IVA verranno:
fatturate dalle imprese ,
senza l’applicazione dell’IVA,
integrate con l’imposta ,
secondo l’aliquota prevista per la prestazione, da parte del committente
che dovrà imputarla a debito e portarla in detrazione, se spettante.
Questa novità non si
estende e, dunque, sono escluse le PA e le agenzie per il lavoro, dietro
rilascio dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, a norma
dell’art.395 della direttiva 2006/112/CE.