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Quantificazione del mantenimento del minore - chiarimenti dalla corte di cassazione -

Scritto da: Claudia Martina Venturino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

QUANTIFICAZIONE DEL MANTENIMENTO DEL MINORE - CHIARIMENTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE - Illegittima la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minorenne solo perché, essendo di importo elevato, potrebbe determinare conseguenze diseducative per il destinatario - 

Questo è quanto chiarito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza 13 gennaio 2021, n. 303.

La Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla quantificazione del contributo a carico del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, ridotta dal Giudice di grado inferiore, in quanto ritenuto che un importo elevato avrebbe potuto determinare delle conseguenze diseducative nei confronti del minore. 

La Cassazione ha evidenziato che, nel rispetto del principio di mantenimento di cui all'art. 30 Costituzione, per calcolare l’ammontare del contributo del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, occorre far riferimento solo alle esigenze attuali dei figli in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori.


Pertanto, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla determinazione dell’ammontare del contributo del mantenimento del figlio, dovrà considerare solo detti parametri, accertando che le esigenze del minore non risentano della posizione economico sociale del relativo genitore.

Invero, ad avviso della Suprema Corte, il richiamo all’interesse morale di cui all’art. 337 ter, 2 c., c.c., non rileva né deve influenzare il giudice nella determinazione dell’assegno fissato a carico dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, cosicchè non deve essere esclusa l’assegnazione di una somma elevata a titolo di contributo, solo perché ciò causerebbe un effetto diseducativo sul destinatario.

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Questo è quanto chiarito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza 13 gennaio 2021, n. 303.


La Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla quantificazione del contributo a carico del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, ridotta dal Giudice di grado inferiore, in quanto ritenuto che un importo elevato avrebbe potuto determinare delle conseguenze diseducative nei confronti del minore. 

La Cassazione ha evidenziato che, nel rispetto del principio di mantenimento di cui all'art. 30 Costituzione, per calcolare l’ammontare del contributo del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, occorre far riferimento solo alle esigenze attuali dei figli in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori.


Pertanto, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla determinazione dell’ammontare del contributo del mantenimento del figlio, dovrà considerare solo detti parametri, accertando che le esigenze del minore non risentano della posizione economico sociale del relativo genitore.

Invero, ad avviso della Suprema Corte, il richiamo all’interesse morale di cui all’art. 337 ter, 2 c., c.c., non rileva né deve influenzare il giudice nella determinazione dell’assegno fissato a carico dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, cosicchè non deve essere esclusa l’assegnazione di una somma elevata a titolo di contributo, solo perché ciò causerebbe un effetto diseducativo sul destinatario.




Pubblicato da:


Claudia Martina Venturino

Avvocato civilista