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Bonus edilizi: obbligo di applicazione dei ccnl del settore edile (art. 43 bis d.l. 25 febbraio 2022, n. 13) – entrata in vigore 27 maggio 2022

Scritto da: Concetta Fanelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

BONUS EDILIZI: OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CCNL DEL SETTORE EDILE (ART. 43 BIS D.L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 13) – ENTRATA IN VIGORE 27 MAGGIO 2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2022 è stato pubblicato il D.L. 25/02/2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, confluito poi nella Legge n. 25 del 28 marzo 2022, c.d. Legge di conversione del Decreto sostegni - ter.

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché per incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le varie misure, il provvedimento introduce il nuovo comma 43 bis, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (c.d. Legge di bilancio 2022), concernente l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus fiscali edilizi.

CANTIERI COINVOLTI

Rientrano nell’ambito applicativo della norma tutti e “cantieri temporanei o mobili”, intesi come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X al D.Lgs. 81/2008 (Testo unico della sicurezza) d’importo superiore ad € 70.000,00, ovvero:

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;

-  scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

BONUS COINVOLTI

Rientrano nell’ambito applicativo della norma i lavori per:

- Super Ecobonus e Super Sismabonus (Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico);

- Bonus ristrutturazioni (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986);

- Ecobonus ordinario (detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus));

- Sismabonus ordinario (Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione);

- Bonus facciate (detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (Bonus facciate));

- Nuovo bonus 2022 Barriere architettoniche (Bonus fiscale 2022 interventi per l’eliminazione e superamento di barriere architettoniche);

- Bonus mobili (art. 16 del D.L. 34/2020, comma 2);

- Bonus “aree verdi” (art. 1 della L. 205/2017, commi 12-15);

- Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. 34/2020).

 

MODALITÀ APPLICATIVE

I benefici di cui sopra, sono riconosciuti a condizione che:

- nel contratto di appalto sia espressamente indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. 81/2015;

- il CCNL indicato nel contratto di appalto deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;

- i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. . 241/97), sono obbligati a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;

- l’Agenzia delle entrate per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

VIGENZA

Tali nuovi obblighi, trovano applicazione per i lavori avviati a partire dal 27/05/2022, ovvero dal novantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta del D.L. 13/2022 in commento.

Ultimo aggiornamento 15 maggio 2022



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Concetta Fanelli

Avvocato