Pubblicazione legale:
L’obbligo di repêchage consiste nell’obbligo per il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, di vagliare tutte le possibilità di ricollocazione all’interno dell’azienda, del lavoratore in esubero o divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 33341/2022, ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, affermando che spettano al datore l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage, quale requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul dipendente incomba l’onere di allegazione dei posti assegnabili.
Se il lavoratore ha infatti l’onere di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, a quest’ultimo spettano quelli di allegazione di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, tra cui l’impossibilità del repêchage, vale a dire dell’inesistenza di altri posti in cui collocare il dipendente.
Di fronte alla violazione di tale obbligo, va disposta la reintegrazione del lavoratore, sulla base anche di