Pubblicazione legale:
La risoluzione per inadempimento è un istituto fondamentale del diritto contrattuale, disciplinato dal Codice Civile italiano (artt. 1453-1457 c.c.), che consente alla parte adempiente di sciogliere il vincolo contrattuale in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte della controparte.
Questo
meccanismo assume particolare rilievo in ambiti come gli appalti pubblici, dove
i contratti sono soggetti a rigide normative e spesso vincolati a finanziamenti
europei, come nel caso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Negli
ultimi anni, eventi globali straordinari – come la pandemia da COVID-19 e la
guerra in Ucraina – hanno creato un forte squilibrio contrattuale, rendendo
necessario un ripensamento delle clausole di risoluzione e della loro applicabilità.
2.
Il Concetto di Risoluzione per Inadempimento
La
risoluzione per inadempimento rappresenta un rimedio di natura restitutoria e
risarcitoria, volto a tutelare la parte che ha subito un pregiudizio a causa
della mancata esecuzione del contratto. Affinché possa essere applicata,
devono ricorrere i seguenti presupposti:
- - Inadempimento
di una delle parti, che può essere totale o parziale.
- - Gravità
dell’inadempimento, che deve compromettere in modo significativo la funzione
economica e giuridica del contratto.
- - Mancanza
di giustificazioni oggettive, come cause di forza maggiore o impossibilità
sopravvenuta.
L’art.
1453 c.c. prevede che la parte adempiente possa chiedere l’adempimento forzato
oppure la risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del
danno.
Il
Codice Civile prevede diverse forme di risoluzione per inadempimento:
1.
Risoluzione giudiziale (art. 1453 c.c.) – Richiesta della parte adempiente al
giudice, che valuta la gravità dell’inadempimento.
2.
Diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) – La parte adempiente impone alla
controparte di adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, pena la
risoluzione automatica.
3.
Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) – Le parti stabiliscono a priori
che il mancato rispetto di determinate obbligazioni comporta la risoluzione
immediata.
4.
Termine essenziale (art. 1457 c.c.) – Se il termine di adempimento è ritenuto
essenziale, il mancato rispetto comporta la risoluzione automatica.
Queste modalità assumono particolare rilievo negli appalti pubblici, dove i contratti sono spesso soggetti a clausole di risoluzione automatica in caso di ritardi o difformità nell’esecuzione.
3.
La Risoluzione nei Contratti Pubblici e il Caso ANAC-PNRR
L’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) svolge un ruolo cruciale nella vigilanza sui
contratti pubblici, garantendo il rispetto delle norme in materia di
trasparenza e legalità.
Recentemente,
l’ANAC è intervenuta su un caso di risoluzione per inadempimento relativo a un
appalto finanziato dal PNRR.
Nel
caso specifico, la stazione appaltante ha dichiarato la risoluzione di un
contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, il quale non aveva
rispettato i termini esecutivi previsti. Tuttavia, la risoluzione ha creato un
problema di continuità nei lavori, in quanto:
-
Non
vi erano altri concorrenti idonei in graduatoria.
-
I
tempi di una nuova gara avrebbero compromesso il finanziamento PNRR, che prevede
scadenze stringenti.
L’ANAC
ha chiarito che, in tali situazioni, è possibile ricorrere a una procedura
negoziata senza bando (art. 76 del D. Lgs. 36/2023) solo in caso di estrema
urgenza. Questo caso ha evidenziato le difficoltà pratiche che le
amministrazioni affrontano nell’applicare la risoluzione per inadempimento
senza compromettere l’efficacia dell’azione pubblica.
4.
La Crisi della Contrattualistica tra Pandemia e Guerra
Durante
la pandemia, molti contratti sono stati oggetto di rinegoziazione a causa delle
restrizioni imposte dai governi. Il Decreto "Cura Italia" ha
introdotto norme per alleggerire le conseguenze dell’inadempimento negli appalti
pubblici, consentendo proroghe e rinegoziazioni senza applicare automaticamente
la risoluzione
La
guerra in Ucraina ha creato difficoltà nell’approvvigionamento delle materie
prime, con conseguente impossibilità sopravvenuta per molte imprese di
rispettare i contratti in essere. La giurisprudenza ha riconosciuto che la
guerra può configurarsi come causa di forza maggiore, escludendo
l’inadempimento colpevole della parte impossibilitata ad adempiere.
Tuttavia,
la risoluzione resta un’opzione percorribile quando l’inadempimento è grave e
non giustificabile con cause esterne.
5.
Conclusioni
In conclusione, la
risoluzione per inadempimento continua a essere un meccanismo essenziale per
tutelare la parte contrattuale danneggiata, ma la sua applicazione negli
appalti pubblici e nei contratti soggetti a eventi straordinari presenta
criticità operative.
Le
recenti vicende legate ai finanziamenti PNRR, alla pandemia e alla guerra in
Ucraina dimostrano come la rigidità delle norme contrattuali debba essere
bilanciata con principi di flessibilità e buona fede. In questo contesto, la
giurisprudenza e le autorità di regolamentazione (come l’ANAC) svolgono un
ruolo determinante nell’interpretare le regole in modo da garantire la
stabilità dei rapporti economici e la continuità dell’azione amministrativa.
L’evoluzione
normativa e giurisprudenziale dovrà quindi conciliare l’esigenza di certezza
del diritto con la necessità di adattare gli strumenti contrattuali alle nuove
sfide globali.