Brevi osservazioni sulla risoluzione per inadempimento nella contrattualistica contemporanea

Scritto da: Corrado Cristian Manni - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La risoluzione per inadempimento è un istituto fondamentale del diritto contrattuale, disciplinato dal Codice Civile italiano (artt. 1453-1457 c.c.), che consente alla parte adempiente di sciogliere il vincolo contrattuale in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte della controparte.

Questo meccanismo assume particolare rilievo in ambiti come gli appalti pubblici, dove i contratti sono soggetti a rigide normative e spesso vincolati a finanziamenti europei, come nel caso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Negli ultimi anni, eventi globali straordinari – come la pandemia da COVID-19 e la guerra in Ucraina – hanno creato un forte squilibrio contrattuale, rendendo necessario un ripensamento delle clausole di risoluzione e della loro applicabilità.

2. Il Concetto di Risoluzione per Inadempimento

La risoluzione per inadempimento rappresenta un rimedio di natura restitutoria e risarcitoria, volto a tutelare la parte che ha subito un pregiudizio a causa della mancata esecuzione del contratto. Affinché possa essere applicata, devono ricorrere i seguenti presupposti:

-       - Inadempimento di una delle parti, che può essere totale o parziale.

-       - Gravità dell’inadempimento, che deve compromettere in modo significativo la funzione economica e giuridica del contratto.

-       - Mancanza di giustificazioni oggettive, come cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta.

L’art. 1453 c.c. prevede che la parte adempiente possa chiedere l’adempimento forzato oppure la risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Codice Civile prevede diverse forme di risoluzione per inadempimento:

1. Risoluzione giudiziale (art. 1453 c.c.) – Richiesta della parte adempiente al giudice, che valuta la gravità dell’inadempimento.

2. Diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) – La parte adempiente impone alla controparte di adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, pena la risoluzione automatica.

3. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) – Le parti stabiliscono a priori che il mancato rispetto di determinate obbligazioni comporta la risoluzione immediata.

4. Termine essenziale (art. 1457 c.c.) – Se il termine di adempimento è ritenuto essenziale, il mancato rispetto comporta la risoluzione automatica.

Queste modalità assumono particolare rilievo negli appalti pubblici, dove i contratti sono spesso soggetti a clausole di risoluzione automatica in caso di ritardi o difformità nell’esecuzione.

3. La Risoluzione nei Contratti Pubblici e il Caso ANAC-PNRR

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) svolge un ruolo cruciale nella vigilanza sui contratti pubblici, garantendo il rispetto delle norme in materia di trasparenza e legalità.

Recentemente, l’ANAC è intervenuta su un caso di risoluzione per inadempimento relativo a un appalto finanziato dal PNRR.

Nel caso specifico, la stazione appaltante ha dichiarato la risoluzione di un contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, il quale non aveva rispettato i termini esecutivi previsti. Tuttavia, la risoluzione ha creato un problema di continuità nei lavori, in quanto:

-        Non vi erano altri concorrenti idonei in graduatoria.

-        I tempi di una nuova gara avrebbero compromesso il finanziamento PNRR, che prevede scadenze stringenti.

L’ANAC ha chiarito che, in tali situazioni, è possibile ricorrere a una procedura negoziata senza bando (art. 76 del D. Lgs. 36/2023) solo in caso di estrema urgenza. Questo caso ha evidenziato le difficoltà pratiche che le amministrazioni affrontano nell’applicare la risoluzione per inadempimento senza compromettere l’efficacia dell’azione pubblica.

4. La Crisi della Contrattualistica tra Pandemia e Guerra

Durante la pandemia, molti contratti sono stati oggetto di rinegoziazione a causa delle restrizioni imposte dai governi. Il Decreto "Cura Italia" ha introdotto norme per alleggerire le conseguenze dell’inadempimento negli appalti pubblici, consentendo proroghe e rinegoziazioni senza applicare automaticamente la risoluzione

La guerra in Ucraina ha creato difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, con conseguente impossibilità sopravvenuta per molte imprese di rispettare i contratti in essere. La giurisprudenza ha riconosciuto che la guerra può configurarsi come causa di forza maggiore, escludendo l’inadempimento colpevole della parte impossibilitata ad adempiere.

Tuttavia, la risoluzione resta un’opzione percorribile quando l’inadempimento è grave e non giustificabile con cause esterne.

5. Conclusioni

In conclusione, la risoluzione per inadempimento continua a essere un meccanismo essenziale per tutelare la parte contrattuale danneggiata, ma la sua applicazione negli appalti pubblici e nei contratti soggetti a eventi straordinari presenta criticità operative.

Le recenti vicende legate ai finanziamenti PNRR, alla pandemia e alla guerra in Ucraina dimostrano come la rigidità delle norme contrattuali debba essere bilanciata con principi di flessibilità e buona fede. In questo contesto, la giurisprudenza e le autorità di regolamentazione (come l’ANAC) svolgono un ruolo determinante nell’interpretare le regole in modo da garantire la stabilità dei rapporti economici e la continuità dell’azione amministrativa.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dovrà quindi conciliare l’esigenza di certezza del diritto con la necessità di adattare gli strumenti contrattuali alle nuove sfide globali.



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Corrado Cristian Manni

Diritto Civile, Contrattualistica, Diritto del Lavoro e Sovraindebitamento




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