Pubblicazione legale:
L’art. 61 c.p.c. prevede la possibilità per il giudice, qualora la decisione della causa richieda specifiche competenze tecniche, di ricorrere, per il compimento di singoli atti o per l’intero processo, all’ausilio di uno o più consulenti tecnici. Generalmente, quindi, l’attività del consulente si svolge durante il processo e ogni qualvolta sia necessario l’intervento di soggetti dotati di determinate conoscenze in settori specialistici, di cui il giudice può avvalersi nella valutazione dei fatti (risultanze probatorie o particolari questioni tecniche) inerenti la causa.
Fonte: Giuricivile - leggi l'articolo