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Separazione giudiziale i.c.

2010-2012; Montecatini Terme; Separazione Giudiziale




Caso legale: Nella detta separazione giudiziale alla richiesta di parte avversaria di restituzione di somme di denaro nell'ambito di una richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti. Il giudicante accoglieva la tesi dell'avvocato Balducci relativa all'impossibilità del cosiddetto simultaneus processus, cioè dell'introduzione nello stesso processo di cumulo di domande soggette a riti diversi ammissibile solo in casi di ipotesi qualificate di connessione (art.31 32 34 35 36) così escludendosi la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 333 cpc e soggette a riti diversi. Naturalmente il giudice dichiarava inammissibile anche la richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti presidenziali in quanto non applicato da parte avversa l'art. 708 ultimo comma cpc relativo al reclamo.



Pubblicato da:


Cristina Balducci

Avvocato civile e penale