Pubblicazione legale:
Quesito proposto:
Cosa accade se la casa cointestata
tra i coniugi viene assegnata al coniuge con figlio maggiorenne non
autosufficiente.
Esiste la possibilità di esigere un
canone di utilizzo della quota?
L'assegnazione deve essere valutata
ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento?
Risposta:
L'assegnazione
della casa coniugale è strettamente legata alla presenza di figli
minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con il coniuge
assegnatario.
L'art.
337-sexies c.c. prevede che:
"Il godimento della casa
familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse
dei figli"
La giurisprudenza ha costantemente affermato che
l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla tutela
dell'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui
è cresciuta.
In assenza di figli minori o maggiorenni non
autosufficienti, l'assegnazione non può essere disposta e la casa
resta soggetta alle norme sulla comunione.
Nel caso in esame, la casa coniugale cointestata tra
i coniugi ed è stata assegnata al marito, che vive con un figlio
maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Se il figlio è maggiorenne ma non autosufficiente,
l'assegnazione della casa al marito è legittima, in quanto
finalizzata alla tutela dell'interesse del figlio.
Per quanto riguarda la previsione di un canone a
carico del marito per l'utilizzo della metà della casa, è
importante considerare che l'assegnazione della casa coniugale incide
si, sulla disponibilità economica del coniuge non assegnatario, ma è
finalizzata alla tutela dell'interesse del figlio .
Al momento solo parte minoritaria della
giurisprudenza ha affermato che il godimento esclusivo della casa
costituisce un valore economico di cui il giudice deve tener conto
nella determinazione dell'assegno di mantenimento .