Caso legale:
La compagnia assicurativa richiedeva i nominativi degli eredi legittimi o testamentari al fine di procedere alla liquidazione del premio della polizza vita sottoscritta dal de cuius. Avendo la moglie del predetto rinunciato all’eredità, veniva sollevata dallo Studio la presente eccezione: erede del de cuius è solo il figlio, in quanto solo con l’accettazione dell’eredità (Atto necessario) si acquista la qualità di erede. Prima di tale momento, si riveste la qualifica di chiamato all’eredità perciò la liquidazione del premio deve essere fatta solo a coloro che abbiano, di fatto, accettato l’eredità del defunto. La compagnia assicurativa di opponeva a tale interpretazione citando l’orientamento maggioritario della Cassazione, tralasciando tuttavia un importante orientamento della Corte del 2015 è il fatto che attualmente la questione è stata rimessa dinanzi alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto. La posizione dello Studio resta immutata, poiché si ritiene che consentire la liquidazione del premio a favore di un soggetto che sia un mero chiamato all’eredità (seppur le polizze non rientrino nell’asse ereditario, lo si precisa), pregiudicherebbe la sua (eventuale) rinuncia, poiché valevole come atto dispositivo: la polizza sarebbe infatti liquidata a favore di chi si identifichi come “erede” e non “chiamato all’eredità “.
Si attende la pronuncia della Corte.