Registro dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio (art. 21, comma 5, d.lgs 231/2007)

Scritto da: Cristina Parmeggiani - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

E' atteso nei prossimi giorni il Decreto interministeriale adottato da MEF e MISE in merito all'invio dei dati sul titolare effettivo ai fini antiriciclaggio.

Chi riguarda, cosa comunicare, come e quando farlo.

Chi è obbligato                 I  Imprese con personalità giuridica (S.p.a., Sa.p.a., S.r.l., Cooperative e Società consortili)

                                       II  Persone giuridiche private (associazioni riconosciute, fondazioni e comitati riconosciuti)

                                       III Trust e istituti giuridici affini (mandato fiduciario e vincolo di destinazione)

Cosa va comunicato        

- dati identificativi e cittadinanza dei TITOLARI EFFETTIVI (art. 20 D.lgs n. 231/2007), ovvero

      I     per imprese con personalità giuridica

                   chi detiene la proprietà diretta o indiretta    dell'ente o il relativo controllo

   II   per persone giuridiche private

                   fondatori, beneficiari o chi detiene la rappresentanza legale, l'amministrazione o la direzione dell'ente

- informazioni aggiuntive:

    I     per imprese con personalità giuridica

               a. entità della partecipazione al capitale del titolare effettivo

    se il titolare non è individuato in relazione all'entità della partecipazione

b. modalità di esercizio del controllo del titolare effettivo sulla società

      se non applicabile alcuno dei criteri sopra

c. poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente esercitati dal titolare effettivo

    II   per persone giuridiche private

        codice fiscale

      e, in caso di prima comunicazione o successive variazioni

denominazione dell'ente

sede legale e, se diversa da questa, anche quella amministrativa

indirizzo di posta elettronica certificata

Come e quando comunicare i dati

Le comunicazioni andranno effettuate telematicamente utilizzando il modello c.d. «Comunica» (non ancora disponibile).

Le prime comunicazioni dei dati dovranno essere effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

Per le società e persone giuridiche costituite dopo l'entrata in vigore del Decreto, il termine per la comunicazione dei dati è di 30 giorni dall'iscrizione nel Registro di competenza (registro imprese, registro regionale o prefettizio, Runts).

Ogni comunicazione sarà assoggettata al pagamento di diritti di segreteria, i cui importi non sono ancora stati determinati.

Attenzione!!!

In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni relative al titolare effettivo, gli amministratori saranno tenuti al pagamento di una sanzione da 103 a 1.032 euro.



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Avvocato Cristina Parmeggiani a Mantova
Cristina Parmeggiani

Esperta tutela dei dati personali e DPO, successioni e famiglia, diritto commerciale