Avvocato Cristina Parmeggiani a Mantova

Cristina Parmeggiani

Esperta tutela dei dati personali e DPO, successioni e famiglia, diritto commerciale

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Registro dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio (art. 21, comma 5, d.lgs 231/2007)

Scritto da: Cristina Parmeggiani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

E' atteso nei prossimi giorni il Decreto interministeriale adottato da MEF e MISE in merito all'invio dei dati sul titolare effettivo ai fini antiriciclaggio.

Chi riguarda, cosa comunicare, come e quando farlo.

Chi è obbligato                 I  Imprese con personalità giuridica (S.p.a., Sa.p.a., S.r.l., Cooperative e Società consortili)

                                       II  Persone giuridiche private (associazioni riconosciute, fondazioni e comitati riconosciuti)

                                       III Trust e istituti giuridici affini (mandato fiduciario e vincolo di destinazione)

Cosa va comunicato        

- dati identificativi e cittadinanza dei TITOLARI EFFETTIVI (art. 20 D.lgs n. 231/2007), ovvero

      I     per imprese con personalità giuridica

                   chi detiene la proprietà diretta o indiretta    dell'ente o il relativo controllo

   II   per persone giuridiche private

                   fondatori, beneficiari o chi detiene la rappresentanza legale, l'amministrazione o la direzione dell'ente

- informazioni aggiuntive:

    I     per imprese con personalità giuridica

               a. entità della partecipazione al capitale del titolare effettivo

    se il titolare non è individuato in relazione all'entità della partecipazione

b. modalità di esercizio del controllo del titolare effettivo sulla società

      se non applicabile alcuno dei criteri sopra

c. poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente esercitati dal titolare effettivo

    II   per persone giuridiche private

        codice fiscale

      e, in caso di prima comunicazione o successive variazioni

denominazione dell'ente

sede legale e, se diversa da questa, anche quella amministrativa

indirizzo di posta elettronica certificata

Come e quando comunicare i dati

Le comunicazioni andranno effettuate telematicamente utilizzando il modello c.d. «Comunica» (non ancora disponibile).

Le prime comunicazioni dei dati dovranno essere effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

Per le società e persone giuridiche costituite dopo l'entrata in vigore del Decreto, il termine per la comunicazione dei dati è di 30 giorni dall'iscrizione nel Registro di competenza (registro imprese, registro regionale o prefettizio, Runts).

Ogni comunicazione sarà assoggettata al pagamento di diritti di segreteria, i cui importi non sono ancora stati determinati.

Attenzione!!!

In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni relative al titolare effettivo, gli amministratori saranno tenuti al pagamento di una sanzione da 103 a 1.032 euro.


Avv. Cristina Parmeggiani - Esperta tutela dei dati personali e DPO, successioni e famiglia, diritto commerciale

Laureata presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ho conseguito l’abilitazione forense presso la Corte d’Appello di Brescia conseguendo il punteggio più alto del distretto e ottenendo l’attribuzione del premio Bucich. Ho sviluppato esperienza nell’ambito civile, prettamente commerciale/ societario, famiglia, recupero crediti e del lavoro, assistendo privati e aziende. Ho conseguito esperienza in materia di privacy e tutela dei dati personali presso le aziende, assistendole nella predisposizione della documentazione necessaria agli adempimenti legali e assumendo il ruolo di DPO.




Cristina Parmeggiani

Esperienza


Diritto di famiglia

In questi casi è fondamentale l’empatia, aspetto questo che sicuramente mi caratterizza.


Matrimonio

Assistenza e ascolto del cliente, supporto e risoluzione dei problemi sottesi


Eredità e successioni

Ho assistito vari clienti nella fase delicata e dolorosa della successione, con particolare attenzione al tema della rinuncia. Seppur di apparente semplicità, la rinuncia può celare problemi di non poco conto, tanto dal punto di vista giuridico quanto umano, per chi decide di intraprendere questa strada, specie in casi di possesso dei beni ereditari. Ecco perché l’assistenza di un esperto in materia è fondamentale.


Altre categorie:

Separazione, Divorzio, Privacy e GDPR, Pignoramento, Contratti, Diritto civile, Fallimento e proc. concorsuali, Recupero crediti, Sfratto, Negoziazione assistita, Unioni civili, Diritto commerciale e societario, Fusioni e acquisizioni, Diritto del lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Aste giudiziarie, Diritto condominiale, Locazioni, Multe e contravvenzioni, Arbitrato, Mediazione.


Referenze

Pubblicazione legale

Eredi (testamentari o legittimi) beneficiari della polizza vita del de cuius – Le vicende successorie condizionano la designazione dei beneficiari?

La problematica degli eredi quali beneficiari della polizza vita del de cuius è una tematica che nessuno di noi può dire distante. Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo trovati a dover disquisire con banche o assicurazioni dopo la morte del nostro caro. Ecco che una tematica come quella affrontata, si spera che possa porre maggiore attenzione alla figura del chiamato all'eredità.

Caso legale seguito

Liquidazione premio assicurazione sulla vita a favore degli eredi

Necessaria l’accettazione all’eredità?

La compagnia assicurativa richiedeva i nominativi degli eredi legittimi o testamentari al fine di procedere alla liquidazione del premio della polizza vita sottoscritta dal de cuius. Avendo la moglie del predetto rinunciato all’eredità, veniva sollevata dallo Studio la presente eccezione: erede del de cuius è solo il figlio, in quanto solo con l’accettazione dell’eredità (Atto necessario) si acquista la qualità di erede. Prima di tale momento, si riveste la qualifica di chiamato all’eredità perciò la liquidazione del premio deve essere fatta solo a coloro che abbiano, di fatto, accettato l’eredità del defunto. La compagnia assicurativa di opponeva a tale interpretazione citando l’orientamento maggioritario della Cassazione, tralasciando tuttavia un importante orientamento della Corte del 2015 è il fatto che attualmente la questione è stata rimessa dinanzi alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto. La posizione dello Studio resta immutata, poiché si ritiene che consentire la liquidazione del premio a favore di un soggetto che sia un mero chiamato all’eredità (seppur le polizze non rientrino nell’asse ereditario, lo si precisa), pregiudicherebbe la sua (eventuale) rinuncia, poiché valevole come atto dispositivo: la polizza sarebbe infatti liquidata a favore di chi si identifichi come “erede” e non “chiamato all’eredità “. Si attende la pronuncia della Corte.

Titolo professionale

Premio Bucich anno 2017

Corte d’Appello di Brescia - 12/2017

Conseguendo il punteggio più alto del circondario all’esame di abilitazione forense, ho ottenuto il prestigioso premio Bucich, in ricordo della defunta collega.

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Lo studio

Cristina Parmeggiani
Galleria S. Maurizio
Mantova (MN)

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