Pubblicazione legale:
Accede sempre più frequentemente che uno dei due coniugi o
un partner di una coppia convivente abbia un figlio nato da una precedente
relazione.
Tale figlio o figlia sovente è inserito stabilmente nella
nuova famiglia creata dalla coppia e il partner, pur non essendo il suo
genitore, ha svolto il ruolo di madre o di padre a tale ragazzo, creando un legame affettivo
stabile.
Sorge legittimo il desiderio per il partner di adottare il
figlio dell’altro per dargli il proprio cognome e fargli acquisire diritti
ereditari come se fosse un proprio figlio.
Quando è possibile questo?
Esaminiamo il caso più semplice in cui il figlio di uno dei
membri della coppia abbia già raggiunto la maggiore età. In tal caso sia che la
coppia sia sposata, sia che sia convivente, e colui che intende adottare non
abbia figli minori, sarà possibile l’adozione del figlio del partner che
abbia raggiunto la maggiore età.
Nel caso in cui si siano altri figli maggiorenni
dell’adottante, costoro dovranno dare il loro consenso (perché l’adozione va ad
incidere sui loro diritti ereditari verso il genitore).
Nel caso in cui ci siano figli minori
dell’adottante, la presenza di figli minori di per sé sarebbe un ostacolo
all’adozione di un maggiorenne.
Tuttavia la Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità di
adottare un maggiore di età anche in presenza di figli minori dell’adottante,
se il maggiorenne sia il figlio dell’attuale coniuge dell’adottante e
appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai figli minorenni
dell’adottante al contesto affettivo della famiglia di accoglienza
dell'adottante (Cass. Civ. 3.02.2006, n. 2426). L’adozione deve essere
autorizzata dal tribunale al quale va presentata l’istanza e che dovrà valutare
al richiesta non solo nell’interesse dell’adottando ma anche nell’interesse dei
figli minorenni dell’adottante, ai quali verrà nominato un curatore speciale
per rappresentarli in questa procedura.
Quanto alla differenza di età fra adottante e adottando,
deve essere di almeno 18 anni, tuttavia la Cassazione nel 2020 ha autorizzato
l’adozione anche se la differenza di età sia inferiore.