Adozione del maggiore di età in presenza di figli minori dell'adottante

Scritto da: Cristina Simoni - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Accede sempre più frequentemente che uno dei due coniugi o un partner di una coppia convivente abbia un figlio nato da una precedente relazione.

Tale figlio o figlia sovente è inserito stabilmente nella nuova famiglia creata dalla coppia e il partner, pur non essendo il suo genitore, ha svolto il ruolo di madre o di padre a tale ragazzo, creando un legame affettivo stabile.

Sorge legittimo il desiderio per il partner di adottare il figlio dell’altro per dargli il proprio cognome e fargli acquisire diritti ereditari come se fosse un proprio figlio.

Quando è possibile questo?

Esaminiamo il caso più semplice in cui il figlio di uno dei membri della coppia abbia già raggiunto la maggiore età. In tal caso sia che la coppia sia sposata, sia che sia convivente, e colui che intende adottare non abbia figli minori, sarà possibile l’adozione del figlio del partner che abbia raggiunto la maggiore età.

Nel caso in cui si siano altri figli maggiorenni dell’adottante, costoro dovranno dare il loro consenso (perché l’adozione va ad incidere sui loro diritti ereditari verso il genitore).

Nel caso in cui ci siano figli minori  dell’adottante, la presenza di figli minori di per sé sarebbe un ostacolo all’adozione di un maggiorenne.

Tuttavia la Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità di adottare un maggiore di età anche in presenza di figli minori dell’adottante, se il maggiorenne sia il figlio dell’attuale coniuge dell’adottante e appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai figli minorenni dell’adottante al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante (Cass. Civ. 3.02.2006, n. 2426). L’adozione deve essere autorizzata dal tribunale al quale va presentata l’istanza e che dovrà valutare al richiesta non solo nell’interesse dell’adottando ma anche nell’interesse dei figli minorenni dell’adottante, ai quali verrà nominato un curatore speciale per rappresentarli in questa procedura.

Quanto alla differenza di età fra adottante e adottando, deve essere di almeno 18 anni, tuttavia la Cassazione nel 2020 ha autorizzato l’adozione anche se la differenza di età sia inferiore.  



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Cristina Simoni

Avvocato civilista e divorzista in San Giovanni Lupatoto - Verona




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