Pubblicazione legale:
Le
autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private
autenticate nei quali interviene un soggetto beneficiario dell’Amministrazione
di Sostegno, oppure aventi ad oggetto beni ereditari, ora possono essere
rilasciate direttamente dal Notaio che predispone tali atti, con notevole
risparmio di tempo.
Tale
possibilità è stata recentemente introdotta dall’art. 21 del Decreto
legislativo del 10/10/2022 n. 149 e si applica anche a tutori o curatori di
minori, interdetti e inabilitati.
Se
per effetto di tale atto dovrà essere riscosso una somma di denaro nell'interesse
del soggetto sottoposto ad Amministrazione di Sostegno, sarà il Notaio,
autorizzando tale atto a determina le modalità di reimpiego del corrispettivo
incassato.
L'autorizzazione
viene poi comunicata, a cura del Notaio alla cancelleria del tribunale che
sarebbe stato competente al rilascio dell’autorizzazione giudiziale e al
pubblico ministero presso il medesimo tribunale. Le autorizzazioni diventano
efficaci decorsi venti giorni da tale comunicazioni senza che sia stato
proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal
giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi
in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Solo
l’Autorità Giudiziaria può concedere le autorizzazioni per promuovere giudizi, per
rinunciare a giudizi in corso per sottoscrivere transazioni o compromettere in
arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale.