Autorizzazioni del notaio all'amministratore di sostegno

Scritto da: Cristina Simoni - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un soggetto beneficiario dell’Amministrazione di Sostegno, oppure aventi ad oggetto beni ereditari, ora possono essere rilasciate direttamente dal Notaio che predispone tali atti, con notevole risparmio di tempo.

Tale possibilità è stata recentemente introdotta dall’art. 21 del Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149 e si applica anche a tutori o curatori di minori, interdetti e inabilitati.

Se per effetto di tale atto dovrà essere riscosso una somma di denaro nell'interesse del soggetto sottoposto ad Amministrazione di Sostegno, sarà il Notaio, autorizzando tale atto a determina le modalità di reimpiego del corrispettivo incassato.

L'autorizzazione viene poi comunicata, a cura del Notaio alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio dell’autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale. Le autorizzazioni diventano efficaci decorsi venti giorni da tale comunicazioni senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Solo l’Autorità Giudiziaria può concedere le autorizzazioni per promuovere giudizi, per rinunciare a giudizi in corso per sottoscrivere transazioni o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale.



Pubblicato da:


Avvocato Cristina Simoni a San Giovanni Lupatoto
Cristina Simoni

Avvocato civilista e divorzista in San Giovanni Lupatoto - Verona