Domanda congiunta di separazione e divorzio

Corte di Cassazione ordinanza n. 28727 del 16.10.2023




Sentenza giudiziaria: A seguito della riforma Cartabia del codice di procedura civile di cui al D.Lgs. n. 149/2022 è stata introdotta nell’art.473-bis.49 c.p.c. la possibilità di richiedere congiuntamente nel medesimo ricorso introduttivo sia la separazione sia il divorzio. Il legislatore ha, però, previsto questa facoltà solo per i procedimenti in contenzioso, non per i ricorsi a domanda congiunta dei coniugi (procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. c.d. Separazione consensuale). I Tribunali in questi mesi avevano letto in modo divergente questa disposizione, creando due diversi filoni interpretativi: il primo ammetteva il cumolo di domande di separazione e divorzio anche nei ricorsi a domanda congiunta (orientamento a cui aderiva il Tribunale di Verona), l’altro lo escludeva. E’ ora intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28727 del 16.10.2023 che ammette nello stesso ricorso presentato dai due coniugi il cumulo della domanda di separazione consensuale a quella di divorzio congiunto. Non sono stati modificati i requisiti per la pronuncia di divorzio: in ogni caso dovrà decorrere il termine di 6 mesi dalla pronuncia della separazione. Come indicato dalla Suprema Corte “trovare per le parti, ...un accordo complessivo... realizza indubbiamente un risparmio di energie processuali".



Pubblicato da:


Cristina Simoni

Avvocato civilista e divorzista in San Giovanni Lupatoto - Verona




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