Sentenza giudiziaria:
Il Tribunale di Verona con l’ordinanza datata 9.07.2023 (Presidente Estensore dott. Pier Paolo Lanni) in sede di reclamo ha riconosciuto sussistente il fumus dell’usucapione ponendo a base della decisione le dichiarazioni scritte di terzi prodotte da parte di chi invocava l’usucapione. Il Tribunale ha affermato che “Queste dichiarazioni, poiché provenienti da terzi, devono essere considerate una prova atipica, liberamente valutabile ai fini della decisione, tanto più nell’attuale fase sommaria. Nello specifico possono essere poste a base della decisione, poiché concordanti e caratterizzate da riscontri. In particolare il deficit di attendibilità che caratterizza le dichiarazioni provenienti dai familiari dell’opponente appare compensato dalla loro concordanza con le dichiarazioni rese da terzi privi di rapporti significativi con la parte. Inoltre con specifico riferimento al sostenimento del costo degli interventi di manutenzione dell’immobile (anche sotto il profilo del rifacimento del tetto), le dichiarazioni trovano riscontro nell’allegazione di fatture e ricevute di bonifico bancario”.