Pubblicazione legale:
L’accordo transattivo concluso dal cliente con la banca a definizione di ogni contestazione relativa ai plurimi contratti derivati conclusi tra le parti, così come la rinuncia all’azione in esso contenuta, sono nulli per mancata individuazione della res dubia qualora non risultano esplicitate le censure che il cliente aveva mosso ai diversi contratti citati nelle premesse dell’accordo transattivo, non essendo possibile stabilire se esse corrispondano o meno a quelle svolte nel giudizio.
Fonte: Altalex - leggi l'articolo