Il ricorrente chiede e svolge nel merito una richiesta di risarcimento danni per aver contratto una malattia professionale presumibilmente cd. tabellare, quale la silicosi, a titolo, ovviamente, di danno cd. differenziale, percependo dall’INAIL, che gli ha riconosciuto la malattia, la cd. rendita. Il richiamo all’art. 2087 c.c., cd. norma di chiusura del sistema, non significa imputare automaticamente la colpa al datore di lavoro, per vedersi risarcire un ulteriore danno rispetto al danno già risarcibile e/o risarcito mediante indennizzo da parte dell’Ente preposto alla tutela obbligatoria, ossia nel caso de quo l’INAIL. Come sancisce la giurisprudenza sia di merito che della Suprema Corte “... La colpa deve essere accertata nel suo concreto contenuto sostanziale secondo un criterio oggettivo di esigibilità generale: l’art. 2087 codice civile è norma di chiusura del sistema costruito con una tecnica normativa aperta volta a supplire alle lacune della disciplina speciale che non può prevedere ogni fattore di rischio. La norma ha una funzione precettiva immediata e cogente, costitutiva dell’obbligo di protezione cioè di attuale applicazione delle misure di sicurezza esistenti ovvero già rinvenibili ed esigibili secondo un parametro di adeguatezza sociale”. È notorio che il giudizio normativo sulla colpa e, quindi, sul comportamento esigibile dal datore di lavoro e sulla prevedibilità dell’evento, trova fondamento innanzi tutto nell’art. 43 c.p. che rappresenta il presupposto necessario per l’affermazione della responsabilità datoriale. Da qui la necessità che la colpa del datore di lavoro debba essere accertata....
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