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La sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 612/2024, assume una rilevanza significativa nel diritto del lavoro italiano, poiché si trova al crocevia tra la necessità di flessibilità delle imprese e la tutela dei diritti dei lavoratori. La normativa in materia ha subito numerose modifiche per bilanciare questi interessi contrastanti.
Il caso in questione riguarda la trasformazione di un contratto a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Una lavoratrice aveva stipulato un contratto a termine con scadenza il 30 settembre 2023, ma il rapporto di lavoro era proseguito fino al 29 dicembre 2023, quando il datore di lavoro comunicò verbalmente la cessazione del rapporto con effetto dal 31 dicembre 2023.
Il Tribunale ha affrontato la questione se la prosecuzione del lavoro potesse essere considerata una proroga tacita o se dovesse essere interpretata secondo l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015. La sentenza sottolinea che la mera prosecuzione del lavoro non può essere automaticamente interpretata come accettazione tacita di una proroga, soprattutto se il lavoratore si è rifiutato di sottoscrivere un accordo di proroga.
Il Tribunale ha dato peso al rifiuto della lavoratrice di firmare un accordo di proroga presentatole dall'azienda, considerandolo un elemento determinante per escludere il consenso alla proroga. Questa interpretazione si allinea con precedenti giurisprudenziali, come la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 220/2021.
La sentenza applica l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevede una maggiorazione retributiva e la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato se la prosecuzione supera determinati limiti temporali. Nel caso specifico, il contratto è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato a partire dal 20 novembre 2023.
La decisione sottolinea l'importanza di una chiara manifestazione di volontà per la proroga dei contratti a termine e valorizza la tutela prevista dalla normativa. Invita le aziende a formalizzare adeguatamente le proroghe e a specificare correttamente le ragioni giustificatrici, offrendo ai lavoratori uno strumento di tutela contro possibili abusi. Questa sentenza si inserisce nel dibattito sulla flessibilità del mercato del lavoro e sull'equilibrio tra le esigenze di flessibilità delle imprese e la stabilità occupazionale dei lavoratori.
Fonte: Altalex - leggi l'articolo