Pubblicazione legale:
Ammissibilità dell’appello
La Cassazione civile con ordinanza
2681/22 ha chiarito che per l’ammissibilità dell’appello non è necessaria una
versione alternativa ma necessitano motivi specifici capaci di contrastare la
decisione del Giudice di primo grado dal punto di vista logico e giuridico.
La Cassazione rigettando il ricorso
proposto in via incidentale perché non si
confronta adeguatamente con la decisione di primo grado, e accogliendo
quello sollevato in via principale, precisa come la sentenza impugnata
affermasse in maniera erronea che nel formulare l’appello si debba proporre un
progetto alternativo alla decisione, in quanto nel giudizio di appello, che non
è un giudizio nuovo, la cognizione della corte rimane legata alle deduzioni
dedotte dall’appellante con specifici motivi.
La specificità implica che alle
argomentazioni esposte in sentenza appellatta vengano contrapposte quelle di
chi appella, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle
argomentazioni che la sorreggono.
L’appello dunque deve comporsi di parte volitiva e di quella argomentativa a
pena d’inammissibilità dell’appello.