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Geolocalizzazione assenso Giudice

Scritto da: Daniela Batani - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

No geolocalizzazione delle persone senza assenza del giudice

La Cassazione con sentenza del 18.4.23 ha sancito il vizio di inutilizzabilità patologica dell’acquisizione di dati di geolocalizzazione di utenze telematiche e telefoniche senza decreto motivati dell’Autorità Giudiziaria.

Diversi soggetti venivano condannati per bancarotta fraudolenta, truffa i danni dello Stato e abuso d’ufficio in appello e ricorrevano in Cassazione.

In un motivo di ricorso di uno degli imputati si sollevava l’inutilizzabilità dei tabulati relativi all’utenza della figlia del ricorrente acquisiti dalla PG in assenza della richiesta del PM il quale non aveva emesso decreto.

Ex art. 438 comma 6 bis cpp la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità se non assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità salvo quelle derivanti dal divieto probatorio.

 

Eccetto i limiti dell’art 132 codice privacy i dati di traffico telefonico son conservati 24 mesi dal fornitore dalla data di comunicazione per finalità di repressione reati e accertamento, così come i dati telematici per 12 mesi dalla comunicazione.

 

I dati relativi alle chiamate senza risposta sono conservati per 30 giorni dai fornitori.

Entro i detti termini di conservazione se sussistono sufficienti indizi di determinati reati, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato su richiesta del pm o istanza del difensore dell’indagato, po o altre parti private.

 

Il comma 3 bis prevede che per ragioni di urgenza se c’è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare le indagini il pm dispone l’acquisizione con decreto motivato comunicato non oltre le 48 ore al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione. Nelle 48 successive il Giudice decide sulla convalida con decreto motivato.

Il comma 3 quater impone che i dati acquisiti in violazione dei commi 3 e 3 bis non posson essere utilizzati.

La Suprema Corte con sentenza 15836/23 accoglieva il motivo di ricorso, e sanciva che: la prova lesiva di diritti fondamentali è vietata e, se acquisita, inutilizzabile.

I tabulati sono senza dubbio dati sensibili perché incidono sulla personalità e sulla sfera privata del titolare.

La corte di Giustizia Europea ha stabilito due criteri imprescindibili per gli stati al fine di accedere ai dati personali: la presenza di forme gravi di reato e l’autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria.

Pertanto non vi è dubbio che occorra un decreto motivato.

Alla luce di ciò la Cassazione individuava vizi nella sentenza impugnata, ribadendo che qualunque prova acquisita in violazione di diritto fondamentale non può essere utilizzata in quanto patologicamente viziata a nulla rilevando la sanatoria disciplinata dall’accesso al rito abbreviato.



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Daniela Batani

Avvocato