Pubblicazione legale:
No geolocalizzazione delle persone
senza assenza del giudice
La Cassazione con sentenza del 18.4.23 ha sancito il vizio di
inutilizzabilità patologica dell’acquisizione di dati di geolocalizzazione di
utenze telematiche e telefoniche senza decreto motivati dell’Autorità
Giudiziaria.
Diversi soggetti venivano condannati per bancarotta
fraudolenta, truffa i danni dello Stato e abuso d’ufficio in appello e
ricorrevano in Cassazione.
In un motivo di ricorso di uno degli imputati si sollevava
l’inutilizzabilità dei tabulati relativi all’utenza della figlia del ricorrente
acquisiti dalla PG in assenza della richiesta del PM il quale non aveva emesso
decreto.
Ex art. 438 comma 6 bis cpp la richiesta di giudizio
abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle
nullità se non assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità salvo
quelle derivanti dal divieto probatorio.
Eccetto i limiti dell’art 132 codice privacy i dati di
traffico telefonico son conservati 24 mesi dal fornitore dalla data di
comunicazione per finalità di repressione reati e accertamento, così come i
dati telematici per 12 mesi dalla comunicazione.
I dati relativi alle chiamate senza risposta sono conservati
per 30 giorni dai fornitori.
Entro i detti termini di conservazione se sussistono
sufficienti indizi di determinati reati, i dati sono acquisiti previa
autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato su richiesta del pm
o istanza del difensore dell’indagato, po o altre parti private.
Il comma 3 bis prevede che per ragioni di urgenza se c’è
fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare le indagini il pm
dispone l’acquisizione con decreto motivato comunicato non oltre le 48 ore al
giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione. Nelle 48 successive il
Giudice decide sulla convalida con decreto motivato.
Il comma 3 quater impone che i dati acquisiti in violazione
dei commi 3 e 3 bis non posson essere utilizzati.
La Suprema Corte con sentenza 15836/23 accoglieva il motivo
di ricorso, e sanciva che: la prova lesiva di diritti fondamentali è vietata e,
se acquisita, inutilizzabile.
I tabulati sono senza dubbio dati sensibili perché incidono sulla
personalità e sulla sfera privata del titolare.
La corte di Giustizia Europea ha stabilito due criteri
imprescindibili per gli stati al fine di accedere ai dati personali: la
presenza di forme gravi di reato e l’autorizzazione motivata dell’autorità
giudiziaria.
Pertanto non vi è dubbio che occorra un decreto motivato.
Alla luce di ciò la Cassazione individuava vizi nella
sentenza impugnata, ribadendo che qualunque prova acquisita in violazione di
diritto fondamentale non può essere utilizzata in quanto patologicamente
viziata a nulla rilevando la sanatoria disciplinata dall’accesso al rito
abbreviato.
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