Pubblicazione legale:
LIMITI DI PENA PER APPLICAZIONE
SANZIONI SOSTITUTIVE
La corte di
Cass. sez. I ud 12 ottobre 23 n. 2356 ha sancito che i limiti di pena per
l'applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi introdotte
dalla riforma Cartabia sono riferiti alla pena inflitta con la sentenza di
condanna e non all'eventuale residuo di pena in concreto da scontare in caso di
presofferto cautelare.
La pronuncia scaturiva dal seguente
fatto:
la Corte di appello di Messina ha
rigettato l'istanza con cui S.F. aveva chiesto sostituirsi la pena di anni 3 e
mesi 9 di reclusione inflitta con la sentenza in data 5 ottobre 2020,
irrevocabile il 7 marzo 2023 con il lavoro di pubblica utilità.
Ricorre per cassazione - a mezzo
del difensore di fiducia avv. S.S. - S.F. articolando due motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo deduce violazione di
legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione in relazione agli
artt. 56 e 59 della legge n. 689 del 1981 e 20 bis cod. pen. Lamenta che il
Giudice dell'esecuzione, senza svolgere l'attività istruttoria prevista
dall'art. 56, comma 2, cit., abbia considerato ostativo ai fini della
concessione della detenzione domiciliare sostitutiva l'unico precedente a pena
sospesa, non solo commesso in epoca risalente, l'anno 2007, ma di indole
diversa rispetto a quello oggetto dell'ultima condanna, trascurando, per di
più, che il condannato, durante i lunghi periodi di custodia cautelare patiti
in entrambi i procedimenti, si è sempre attenuto alle prescrizioni impostegli e
che attualmente si trova in una situazione, personale e finanziaria,
completamente diversa da quella dell'epoca in cui ha violato la legge penale.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge,
sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt.
3,27 Cost., 53, comma 1, l. n. 689 e 59, comma 1, della legge n. 689 del 1981 e
20 bis e 535 bis cod. pen.
Lamenta che l'ordinanza impugnata,
aderendo all'interpretazione meramente letterale dell'art. 53 cit., abbia
considerato rilevante, ai fini dell'accesso alle pene sostitutive, la pena
inflitta dal Giudice della cognizione e non quella in concreto da espiare.
Al contrario, la Corte di appello,
operando come giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto prendere in
considerazione il residuo segmento di pena ancora da espiare, come determinato
nell'ordine di esecuzione del pubblico ministero procedente, e non quella inflitta
in sentenza, anticipando, così come è previsto per il Giudice della cognizione
dall'art. 20 bis cod. pen., le valutazioni del magistrato di sorveglianza
chiamato ad applicare le misure alternative alla detenzione.
Il ricorso veniva rigettato
Stante il suo carattere processuale
e potenzialmente assorbente, va, innanzitutto, preso in esame il secondo
motivo.Ritiene il Collegio che la tesi del ricorrente secondo cui ai fini
dell'accesso alle pene sostitutive e dei limiti fissati dall'art. 20-bis cod.
proc. pen., il giudice procedente deve prendere in considerazione la pena
residua da scontare in concreto è infondata.
Il d.lgs. n 150 del 2022 ha
modificato il regime sanzionatorio ed in particolare il comparto delle pene
sostitutive. Il nuovo testo dell'art. 20-bis cod. pen. (introdotto dall'art. 1,
comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 150) prevede quali pene sostitutive delle pene
detentive brevi:
la semilibertà sostitutiva e la
detenzione domiciliare sostitutiva, che possono essere applicate dal giudice in
caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni
(art. 20-bis, comma secondo, cod. pen.).
il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che
può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o
all'arresto non superiori a tre anni (art. 20-bis, comma terzo, cod. pen.);
- la pena pecuniaria sostitutiva, che può essere
applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non
superiori a un anno (art. 20-bis, comma quarto, cod. pen.).
Sono pene in rapporto di
accessorietà rispetto a quelle principali; basta pensare che la mancata
esecuzione delle sanzioni restrittive della libertà personale o la violazione
delle loro prescrizioni comporta, in ultima istanza, il recupero in toto o in
parte della pena detentiva originaria
Sempre nell'ottica della
tendenziale equiparazione al regime delle pene principali, l'ambito applicativo
delle pene sostitutive delle pene detentive brevi-esteso a quattro anni di pena
detentiva applicabile - coincide con quello della sospensione dell'ordine di
esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., con la chiara
finalità di anticipare ad una fase precedente a quella di competenza della
magistratura di sorveglianza l'accesso alle misure diversa da quelle
carcerarie.
L'art. 95 del d.lgs. n. 150,
muovendo dalla natura pacificamente sostanziale delle modifiche normative
riguardanti il sistema sanzionatorio e della conseguente applicabilità
retroattiva delle disposizioni più favorevoli al reo, reca la disciplina
transitoria in materia di pene sostitutive introdotta a fronte di un intervento
di riforma giudicato «di portata ampia e sistematica».
In quest'ottica, la disposizione in
esame prevede che le norme previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981
(come modificate dall'art. 71 del d.lgs. n. 150), se più favorevoli all'agente,
si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di
appello alla data di entrata in vigore del decreto (postergata fissata dalla
legislazione successiva nel 30 dicembre 2022) e che il condannato a pena
detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente
innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto, può
presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo
III della legge n. 689 del 1981 al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.
666 cod. proc. pen. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.
Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del
Capo III della legge n. 689 del 1981 e del codice di procedura penale relative
alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice
del rinvio. Si consente, inoltre, l'immediata applicazione della nuova pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, senza attendere l'adozione del
decreto attuativo di cui all'art. 56-bis della legge n. 689 del 1981.
1.2. Nel nuovo regime le pene sostitutive:
- possono essere applicate soltanto dal giudice della
cognizione nel caso di condanna a pena che non superi i limiti previsti
dall'art. 20-bis cod. proc. pen.;
- non possono essere condizionalmente sospese;
- una volta divenuto definitivo il
titolo che le applica, la loro esecuzione non può essere sospesa in conformità
al meccanismo previsto dall'art.656, comma 5 cod. proc. pen. per le pene
detentive, anche se costituenti residuo di maggiore pena, non superiori a
quattro anni, al fine di consentire al condannato di presentare entro trenta
giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla
documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure
alternative alla detenzione dì cui agli articoli 47,47 ter e 50, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo
94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. In
questo senso depone il chiaro testo dell'art. 67 della legge n. 689 del 1981
che esclude espressamente l'applicabilità delle misure alternative alla
detenzione in favore del condannato cui sia applicata una pena sostituiva,
salvo il caso dell'art. 47, comma 3-ter, Ord. pen.
1.3. Nel sistema delineato dalla novella i limiti
fissati dall'art. 20-bis cod. proc. pen. per l'accesso alle diverse pene
sostitutive non possono che essere riferiti in via esclusiva alla pena che il
giudice infligge con la sentenza di condanna.
Nessuna rilevanza assume, a questo specifico fine,
l'eventuale presofferto a titolo di custodia cautelare.
Non solo difetta una disposizione
esplicita analoga a quella contenuta nell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
("residuo di maggiore pena") e nelle disposizioni dell'ordinamento
penitenziario che disciplinano le misure alternative alla detenzione, ma,
soprattutto, sul piano sistematico e pratico, non possono essere attribuiti al
giudice della cognizione chiamato ad applicare le pene sostitutive compiti e
poteri in tema di determinazione della pena effettiva da scontare che
presuppongo necessariamente l'esistenza di un titolo definitivo ed il formale
inizio della fase esecutiva. Ciò non significa che la pena sostitutiva
applicata in sede cognitiva dovrà essere scontata in aggiunta al presofferto a
titolo di custodia cautelare. Infatti, nella fase esecutiva, il periodo di
custodia cautelare eventualmente presofferto dovrà essere scomputato dalla pena
sostitutiva a contenuto detentivo entro i limiti fissati dell'art. 657 cod.
proc. pen.
1.4. Non vi è ragione per non
applicare gli esposti principi anche all'ipotesi eccezionale in cui
l'applicazione delle pene sostitutive è attribuita al giudice dell'esecuzione
investito dalle istanze di sostituzione avanzate dai condannati ai sensi della
disciplina transitoria prevista dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022.
Tenuto della ratio sottostante alla
disciplina transitoria che, come spiega la relazione illustrativa, è quella di
consentire l'applicabilità delle nuove pene .sostitutive anche ai procedimenti
non ancora definiti ma pendenti innanzi alla Corte di cassazione nel rispetto
del principio di retroattività della lex mitior ed evitare il rischio di una
dichiarazione di illegittimità costituzionale, è conseguenziale ritenere che il
giudice adito, per quanto formalmente operi nella fase esecutiva, deve porsi retrospettivamente
nella stessa posizione del giudice della cognizione, preliminarmente
verificando se nel relativo processo il condannato, tenuto conto della pena
inflittagli ed a prescindere dalla pena residua da scontare, avrebbe potuto
accedere alla pena sostituiva nell'osservanza dei limiti fissati dall'art. 20
bis cod. pen., all'epoca non vigente, ma i cui effetti favorevoli
retroagiscono. Solo se la verifica ha esito positivo e se sussistono gli altri
presupposti potrà accogliere l'istanza ed applicare la pena sostituiva
richiesta.
La Cassazione pertanto formulava il seguente principio"ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., come introdotto dal d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, i limiti di pena sono riferiti alla pena inflitta con la sentenza di condanna anche se l'istanza di sostituzione sia rivolta al giudice dell'esecuzione secondo la disposizione transitoria di cui all'art. 95 dello stesso decreto legislativo".