Pubblicazione legale:
NON
INTEGRANO LA MOLESTIA I MESSAGGI TRAMITE INSTAGRAM E FACEBOOK
La Corte di Cassazione con sentenza
40033 del 3 ottobre 23 sezione I, si è pronunciata circa il reato di cui
all’art. 660 cp.
In appello l’imputato era stato
condannato alla pena di mesi due di arresto per il reato di molestia per aver
inviato una richiesta di amicizia sul profilo facebook dei figli dati in
adozione e ai genitori adottivi di questi ultimi, e per aver poi scritto su
facebook ed instagram la nonna paterna adottiva dei minori, ed aver postato
sempre sui social foto dei figli con i loro genitori adottivi con la scritta
“figli miei”.
L’imputato ricorreva in Cassazione,
la quale con la sopra indicata pronunci rilevava che:
-
L’esistenza
si sistema di alert o preview dipende, dal soggetto che riceve il messaggio non
dall’inviante che può decidere liberamente se accettare che la notifica
telematica gli invii o meno la notifica della ricezione di un messaggio.
-
La
possibilità de ricevente di rifiutare l’interazione immediata con il mittente e
mettere il filtro per non essere raggiunto da quella persona;
-
Dunque
nel caso di specie, trattandosi di molestie perpetrate tramite messaggi
facebook ed instagram, le cui notifiche di ricezione messaggio possono essere
liberamente attivate dal soggetto ricevente, non sarebbe realizzato il reato di
cui all’art. 660 cp in quanto non commesso “con il mezzo telefonico” nel
significato standard della giurisprudenza di Cassazione.