Pubblicazione legale:
Oltraggio a pubblico ufficiale
Per la configurazione del reato di
oltraggio a pubblico ufficiale, l’oltraggio deve realizzarsi alla presenza di
almeno due persone.
Tra queste non possono rientrare
quelli che nello svolgimento delle loro funzioni assistano all’offesa, in
quanto il requisito della pluralità risulta integrato solo in caso di persone
estranee alla pubblica amministrazione, ossia civili.
Oppure da persone che pur essendo dei
pubblici ufficiali non sono presenti in loco per il motivo d’ufficio.
Ciò è stato chiarito dalla sentenza
di Cassazione sez. VI. 18834/23.
La detta sentenza ha infatti seguito
l’orientamento di legittimità che in
tema di oltraggio a pubblico ufficiale, ha sancito che l’offesa all’onore e
prestigio debba verificarsi alla presenza di almeno due persone, che non
rientrare tra quei soggetti che sebbene attinti dall’offesa i maniera diretta
assistano alla scena nell’esercizio delle loro funzioni.
Risulta integrato il requisito della
pluralità di persone solo se le persone sono estranee alla pubblica
amministrazione o comunque persone che sebbene pubblici ufficiali siano
presenti in quello spazio e tempo non per lo stesso motivo per cui la condotta
di oltraggio sia posta in essere dall’agente (Cass. 6604/22).