Sequestro probatorio dispositivi informatici

Scritto da: Daniela Batani - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Illegittimo sequestro probatorio di dispositivi informatici senza aver previamente selezionato i dati

 

 

Circa il sequestro probatorio del telefono cellulare la Cassazione con sentenza 17312/24 si è pronunciata in un caso in cui la Procura aveva trattenuto la copia integrale dei dati senza aver selezionato il materiale contenuto nel telefono, o almeno l’indicazione dei criteri di selezione dei dati e del tempo necessitato dalle procure per effettuarlo.

Con tale pronuncia si è statuito che se viene trattenuta copia integrale dei dati presenti nel dispositivo sotto sequestro, anche se questo viene restituito al proprietario, vi è comunque sottrazione all’interessato dell’esclusività delle informazioni, dunque anche in tal caso permane il sequestro probatorio con ad oggetto la copia informatica o cartacei dei dati contenuti nell’archivio del telefono.

Dunque la restituzione, previo trattenimento di copia, del supporto fisico di memorizzazione non comporta il venir meno del sequestro perché permane sul piano del diritto sostanziale una perdita autonomamente valutabile.

Estrarre copia dei dati informatici è discrezionale per l’autorità giudiziaria ed è pertanto necessario che venga espressamente indicata la rilevanza probatoria di ciò che è stato acquisito e della pertinenza con i reati ipotizzati.



Pubblicato da:


Daniela Batani

Avvocato




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