Pubblicazione legale:
Illegittimo sequestro probatorio di
dispositivi informatici senza aver previamente selezionato i dati
Circa il sequestro probatorio del
telefono cellulare la Cassazione con sentenza 17312/24 si è pronunciata in un
caso in cui la Procura aveva trattenuto la copia integrale dei dati senza aver selezionato
il materiale contenuto nel telefono, o almeno l’indicazione dei criteri di
selezione dei dati e del tempo necessitato dalle procure per effettuarlo.
Con tale pronuncia si è statuito che
se viene trattenuta copia integrale dei dati presenti nel dispositivo sotto
sequestro, anche se questo viene restituito al proprietario, vi è comunque
sottrazione all’interessato dell’esclusività delle informazioni, dunque anche
in tal caso permane il sequestro probatorio con ad oggetto la copia informatica
o cartacei dei dati contenuti nell’archivio del telefono.
Dunque la restituzione, previo
trattenimento di copia, del supporto fisico di memorizzazione non comporta il
venir meno del sequestro perché permane sul piano del diritto sostanziale una
perdita autonomamente valutabile.
Estrarre copia dei dati informatici è
discrezionale per l’autorità giudiziaria ed è pertanto necessario che venga
espressamente indicata la rilevanza probatoria di ciò che è stato acquisito e
della pertinenza con i reati ipotizzati.