Avvocato Daniela Carmela Nicastro a Licata

Daniela Carmela Nicastro

Avvocato giuslavorista


Informazioni generali

Mi chiamo Daniela Nicastro e da oltre 20 anni mi occupo di diritto del lavoro e previdenziale. Negli ultimi 12 anni mi sono specializzata anche nel diritto scolastico e seguo personale docente e amministrativo della scuola in tutta Italia (sebbene operi prevalentemente nella Sicilia occidentale), sia innanzi alla giurisdizione ordinaria che innanzi a quella amministrativa, nonchè presso le giurisdizioni superiori. Mantengo sempre un rapporto diretto e continuo con l'assistito per ogni necessità ed aggiornamento in quanto ritengo fondamentale il rapporto personale.

Esperienza


Diritto del lavoro

Esperienza derivante da una certa quantità di contenzioso da entrambe le parti (lavoratori per la maggior parte, ma anche datori di lavoro)


Licenziamento

Esperienza e conoscenza della materia per avere seguito una diversa casistica


Previdenza

Ho assistito per vent'anni un patronato occupandomi di contenzioso vario (ricongiunzioni, indebiti, salvaguardie, invalidità civili, contribuzioni, marittimi, ecc...) sia innanzi al Tribunale Ordinario sia innanzi alla Corte dei Conti, anche con riguardo, in parte, alle pensioni militari


Altre categorie:

Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto sindacale, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Contratti, Sovraindebitamento, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Ricorso al TAR, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Cassazione, Gratuito patrocinio.


Referenze

Pubblicazione legale

Diritto al reinserimento in graduatoria del docente precario che non ha maturato i requisiti contributivi per la pensione

Sito web

Diritto del docente che al compimento dei 67 anni è stato cancellato dalle GAE o dalle GPS ad essere reinserito al fine di maturare i contributi per la pensione

Pubblicazione legale

CARTA DOCENTE - decorrenza prescrizione

Pubblicato su IUSTLAB

Se l'incarico di docenza e' conferito in data successiva alla data del 30 ottobre di cui al d.m. 2016 – data entro la quale per i docenti in ruolo è possibile registrarsi sulla piattaforma informatica ministeriale per avere accesso alla Carta Docente” - la prescrizione decorre dalla scadenza di detto termine dell'anno successivo in quanto, in questo caso, solo con l'apertura della nuova finestra per la registrazione la docente precaria avrebbe avuto accesso a detta piattaforma. Il Tribunale di Trapani, nella sentenza n. 23/2024 così, infatti, dichiara: “ Con riferimento alla ricorrente XXX, invece, il diritto relativo all’a.s. 2017/2018 non può ritenersi prescritto. Ed invero, il contratto stipulato dalla XXX per l'a.s. 2017/2018 ha avuto decorrenza dal 31.10.2017, successivamente al termine ultimo del 30.10.2017 - fissato dal decreto del 28.11.2016 - in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica. A ben vedere, dunque, la docente avrebbe potuto per la prima volta fare richiesta della Carta Docente per l'a.s. 2017/18 solo nella finestra relativa all'anno successivo 2018/2019, e cioè dal 01.09.2018 al 30.10.2018. Deve pertanto ritenersi che la diffida inviata l'11.01.2023 interrompa i termini anche per l'a.s. 2017/2018 e che pertanto vada riconosciuto il diritto anche per tale annualità .”

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Lo studio

Daniela Carmela Nicastro
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Licata (AG)

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