Pubblicazione legale:
Cassazione
Civile, ordinanza 19323/2020 del 1 luglio 2020
AFFIDO
CONDIVISO : I TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI CON I GENITORI SEPARATI NON DEVONO
ESSERE NECESSARIAMENTE PARITARI
La
Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tema dell’affido condiviso e lo fa
in una recente ordinanza, stabilendo che l’affido condiviso non presuppone
automaticamente che i figli minori trascorrano tempi paritetici con entrambi i
genitori, essendo sempre demandata al Giudice di merito la valutazione, nel
caso concreto, del prioritario interesse del minore.
Il
caso pratico ha visto protagonista un padre che ha proposto ricorso in
Cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello che aveva stabilito (modificando
le condizioni assunte in sede di separazione) che il figlio minore trascorresse
con il papà weekend alternati, anziché trascorrere tutti i fine
settimana con il padre.
Ebbene
la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, motivando come segue la sua
decisione.
Sebbene
in regime di affido condiviso, infatti, è ben possibile che il Giudice di
merito disponga tempi di permanenza diversi tra i genitori se questo
assetto consente una maggiore realizzazione dell’interesse del minore.
La
Corte, in buona sostanza, ritiene legittima la decisione del Giudice che,
seppure in regime di affido condiviso, disponga tempi di frequentazione non
paritari tra la mamma e il papà.
Per
la Cassazione l'affidamento condiviso non si traduce infatti sempre in tempi di
permanenza paritetici poiché occorre valutare nel caso concreto quale
sia effettivamente la situazione più consona al minore e quella che gli
consenta una crescita psicofisica serena ed armoniosa.
Si
pensi infatti al caso in cui le abitazioni dei genitori non siano vicine: in
questi casi i tempi di permanenza e frequentazione con il genitore non
collocatario possono ragionevolmente non essere esattamente paritetici: questo
al fine di evitare al minore troppi spostamenti che si tradurrebbero in
sacrifici eccessivi a scapito della vita sociale del bambino, del riposo o
dello studio.
Per
questo in tali ipotesi è possibile che il bambino trascorra un tempo maggiore
presso il genitore collocatario e meno tempo con il genitore non collocatario.
Resta
inteso che in tema di affidamento la giurisprudenza tende effettivamente a
preferire la scelta dell'affidamento condiviso al fine di garantire il diritto
del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno dei genitori" e consentire altresì ai genitori di
mantenere una continuità nella gestione dei figli minori anche dopo la
disgregazione del nucleo familiare.
Tuttavia,
come si legge nell’ordinanza in oggetto, tale principio non implica alcun
automatismo in ordine ai tempi di permanenza che non dovranno essere
necessariamente paritetici ma dovranno rispettare le esigenze concrete del
minore e potranno quindi anche essere “asimmetrici” se ciò rappresenta la migliore
soluzione per il minore.
Naturalmente
sarà il Giudice a valutare in concreto caso per caso quale sarà la soluzione
ideale e maggiormente corrispondente agli interessi del minore .
In
conclusione, quindi, se da un lato è vero che l’affido condiviso, in mancanza
di serie ragioni ostative, deve comportare in via generale una frequentazione
dei genitori possibilmente paritaria (che resta, ricordiamolo, la scelta
preferibile) dall’altro lato è però altrettanto vero che - nell'interesse del
minore ed in presenza di ragioni oggettive che possano ostacolare la sua sana e
serena crescita psicofisica - il giudice possa individuare un assetto di
frequentazione diverso e non necessariamente paritario .
Nel
caso dell’ordinanza in oggetto, sulla decisione della Suprema Corte ha inciso in
modo particolare la distanza le rispettive abitazioni dei genitori, che avrebbe
imposto al bambino dei sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi,
il riposo e la vita di relazione.
E’
dunque compito del giudice stabilire in concreto, secondo il superiore
interesse del minore, le modalità in cui l’affido condiviso dovrà concretamente
realizzarsi tenendo conto di tutte le circostanze fattuali conosciute e
prevedibili al momento della decisione che dovrà essere adeguatamente motivata.
Avv.
Daniela Giuliani del Foro di Roma
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy