IUSTLAB

Assegno di mantenimento e reddito di cittadinanza

Scritto da: Daniela Giuliani - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

MANTENIMENTO EX CONIUGE E REDDITO DI CITTADINANZA.

Come sappiamo il reddito di cittadinanza e' un beneficio economico disposto in favore di chi si trova in una comprovata situazione di difficolta' eocnomica e va quindi a modificare il reddito di chi lo percepisce.

Di conseguenza è lecito domandare se  l’ex coniuge, obbligato a versare il mantenimento , può chiedere al Tribunale di ridurre (o revocare)  l’importo dell’assegno già stabilito se l'ex coniuge ha maturato il diritto a percepire il reddito di cittadinanza.

Ebbene, nonostante l'assenza di una precisa previsione normativa in tal senso, la irposta è si. 

Non vi sono ragioni infatti per escludere che la percezione del reddito di cittadinanza dia la possibilità al coniuge obbligato di ricorrere al Tribunale per chiedere una revoca o una riduzione dell'importo versato a titolo di mantenimento: questo perchè, come sopra s'è detto, il reddito di cittadinanza va comunque ad incrementare il reddito del beneficiario.

Naturalmente la decisione in merito alla revoca o alla riduzione dell'importo del mantenimento spetta esclusivamente al Tribunale e non esistono parametri matematici per stabilire quando l'assegno di mantenimento possa essere revocato o in che misura possa essere ridotto: tale decisione spetta al Tribunale il quale prenderà in esame una serie di circostanze all'esito di un apposito giudizio di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

QUALI SONO I RAPPORTI TRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO E REDDITO DI CITTADINANZA?

Diciamo subito che, ai fini fiscali, l’assegno di mantenimento è considerato un reddito per chi lo percepisce e viceversa  un costo  per chi lo èroga. Pertanto, chi percepisce il mantenimento paga le tasse sull’importo dell’assegno, mentre il coniuge che lo versa può dedurlo dal reddito imponibile.

I due benefici in taluni casi  possono coesistere: può accadere infatti che il coniuge, già percettore dell'assegno di mantenimento o di divorzio,  avanzi comunque richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza in quanto rientrante nei limiti reddituali imposti dalla legge per ottenere tale beneficio; in altri casi - invece-  può accadere che il coniuge che percepisce l'assegno di mantenimento o di divorzio decida di rinunciarvi proprio per avere accesso al Reddito di Cittadinanza (pensiamo al caso di un assegno mensile piuttosto basso). 

SI PUO' RICHIEDERE LA REVOCA O LA RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO IN FAVORE DELL'EX CONIUGE CHE PERCEPISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA O CHE SI TROVA NELLE CONDIZIONI DI POTERVI ACCEDERE?

Come abbiamo detto sopra, la legge non disciplina espressamente gli eventuali effetti che il Reddito di Cittadinanza può avere sull'assegno di mantenimento o di divorzio, pertanto saranno i Giudici a pronunciarsi sulla possibilità di revocare o ridimensionare l'importo di detto assegno. 

Una volta introdotto il giudizio per la modifica delle condizioni di separazione/divorzio spetterà dunque al Giudice valutare la possibilità di accogliere la domanda di revoca o riduzione dell'assegno sulla base di una serie di fattori tra i quali la situazione patrimoniale del beneficiario in generale ma anche ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica (come appunto la percezione del   reddito di cittadinanza o la  possibilità di accedervi).

In tal senso però occorre evidenziare che il Reddito di Cittadinanza è una misura dalla durata limitata nel tempo (18 mesi anche se rinnovabili) che tende in buona sostanza  a condurre il beneficiario alla ricerca di un'attività lavorativa.

Pertanto la scadenza naturale (o la revoca) della percezione del beneficio potrebbero condurre ad una "riviviscenza" della situazione reddituale precedente e quindi del diritto all'assegno di mantenimento. 

Ciò significa che la sola opportunità di ricevere il sussidio (peraltro di natura temporanea) potrebbe non essere sufficiente  a giustifcare la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento o divorzile, laddove non siano contemporaneamente presenti variazioni significative della situazione patrimoniale del beneficiario.

In tutte queste ipotesi pertanto sarebbe opportuno stipulare un accordo tra le parti - con l'assistenza dei rispettivi legali - teso ad una modifica congiunta delle condizioni relative al mantenimento al fine di poter ricorrere congiutamente  al Tribunale ed ottenere cosi una modifica che tenga conto delle contingenze economiche del momento. 

AVV. DANIELA GIULIANI del Foro di Roma 

Via della Giuliana 73

00195 Roma 

Mobile 347 19 55898














Pubblicato da:


Daniela Giuliani

Matrimonialista e divorzista. Avvocati Matrimonialisti Associati sede Roma