Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente: puo' essere sostituito dall'ospitalita'? la risposta della cassazione.

Scritto da: Daniela Giuliani - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con l'Ordinanza n. 3329/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un  principio già consolidato in tema di mantenimento dei figli: ovvero il principio secondo cui il genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento non può decidere arbitrariamente e unilateralmente come adempiere a tale obbligo.

Pertanto, come nel caso affrontato dalla Suprema Corte all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza in esame, il genitore obbligato non può sostituire l'assegno con la propria disponibilità ad ospitare il figlio in casa.

Osserva infatti la Suprema Corte che in base agli artt. 337 ter e seguenti c.c. , il genitore obbligato al pagamento dell'assegno  non può scegliere in via autonoma come adempiere a tale obbligo.

Chiaramente la disponibilità ad ospitare il figlio in casa viene valutata ai fini della quantificazione dell'assegno stesso ma mai questa circostanza può sostituire il pagamento dell'assegno sulla base di una decisione unilaterale del genitore obbligato.

L'argomento, d'altro canto , è stato già affrontato in precedenza (cfr. articoli sul tema specifico) e si inserisce  nella più ampia disciplina dell'obbligo di manteniemnto della prole posto a carico dei genitori.

Tale obbligo, infatti,  non può mai essere sospeso e/o modificato in via arbitraria del genitore obbligato ma deve sempre essere oggetto di una specifica richiesta da presentare al competente Tribunale con la quale viene richiesta la revoca e/o la modifica dell'obbligo di mantenimento.

Poniamo infatti il caso del figlio maggiorenne che entra nel mondo del lavoro: questa circostanza spesso induce il genitore obbligato a ritenere legittimo sospendere il versamento dell'assegno di mantenimento (o versare un importo inferiore rispetto a quello stabilito dal Tribunale). 

Ebbene questo non è possibile: infatti il genitore obbligato deve necessariamente rivolgersi al Tribunale di competenza proponendo un apposito ricorso con il quale richiedere la revoca dell'obbligo di versamento  o - in alternativa -  una rimodulazione dell' importo, in ragione della capacità reddituale raggiunta dal figlio.

Pertanto, nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza in esame, i Giudici hanno ribadito il principio secondo cui l'obbligo di mantenimento non può essere sostituito dalla semplice disponibilità di accogliere il figlio in casa, a meno che ciò non sia frutto dell'accordo tra le parti e/o non sia stato formalizzato dal Tribunale.

Avv. Daniela Giuliani _ Foro di Roma 




Pubblicato da:


Daniela Giuliani

Matrimonialista e divorzista. Avvocati Matrimonialisti Associati sede Roma




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy