Avvocato Daniela Giuliani a Roma

Daniela Giuliani

Matrimonialista e divorzista. Avvocati Matrimonialisti Associati sede Roma

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Collocamento paritario dei figli- la posizione della giurisprudenza

Scritto da: Daniela Giuliani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

LA GIURISRPUDENZA IN TEMA DI COLLOCAMENTO PARITARIO (PARENTAL SHARING)  – LE PIU’ RECENTI SENTENZE DEI TRIBUNALI

 

Nel caso di separazione/divorzio in presenza di figli minori uno dei nodi principali è quello relativo al collocamento dei figli minori.

Premesso che l’affido è condiviso (ovvero la responsabilità genitoriale sui figli è esercitata in modo congiunto da entrambi i genitori) il discorso è diverso per quanto riguarda il  collocamento dei figli.

Generalmente, come è noto, i figli minori vengono collocati prevalentemente presso un genitore (che sarà il genitore collocatario) e generalmente tale genitore è la mamma.

Questo per garantire al minore una stabilità e una continuità nelle proprie abitudini e nel proprio stile di vita che a seguito della separazione dei genitori non può e non deve subire alterazioni troppo significative.

 

Da diversi anni tuttavia si parla sempre più spesso anche in Italia del cosiddetto “parental sharing” ovvero di collocamento paritario tra i genitori.

Ci siamo già occupati di questo argomento ma in questa sede riteniamo utile fare un breve excursus su quelle che sono le più recenti sentenze della giurisprudenza di merito.

Vediamo quindi come si è espressa la giurisprudenza sull’argomento in questione partendo dalla posizione della Suprema Corte di Cassazione.

 Per la Corte di Cassazione non si applica il criterio del tempo paritario se, ad esempio, il padre abita lontano rispetto alla mamma: i continui spostamenti infatti influirebbero in modo negativo sull’attività scolastica e sulla vita sociale e ricreativa del minore. Pertanto la vicinanza tra le rispettive abitazioni è senz’altro un punto a favore del riconoscimento del collocamento paritario .

Un altro aspetto che potrebbe influire sulla decisione di collocare pariteticamente i minori è quello relativo agli orari di lavoro dei genitori: se il padre infatti osserva degli orari incompatibili con la vita quotidiana dei figli, chiaramente sarà più difficile che ottenga un collocamento paritario. Diversamente, orari di lavoro compatibili facilitano la scelta di questa opzione.

 

In linea generale la Cassazione ritiene che  “la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”.

Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, n.19323

 

Passiamo ora invece  in rassegna alcune pronunce di diversi Tribunali Italiani .

In tema di divorzio, la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire. La collocazione paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.”

Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680

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“Nell’ambito del divorzio, la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore”.

Tribunale Messina sez. I, 07/10/2020, n.1399

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In tema di divorzio e provvedimenti riguardanti la prole, la chiave di volta del sistema non è il diritto del minore ad una stabilità logistica, ma è (ai sensi  dell’art. 337-ter c.c.) il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Si tratta di comprendere che la determinazione della residenza abituale è del tutto autonoma (e successiva) rispetto alla determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore, poiché non coincide con le nozioni civilistiche e amministrative di domicilio e/o di residenza anagrafica, ma va individuata, con riguardo alla situazione di fatto esistente all’atto dell’introduzione del giudizio, tenendo conto del luogo dove si è svolta in concreto e continuativamente la vita dello stesso.

Quindi, a seguito della determinazione dei tempi e della modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore il Tribunale fissa la residenza anagrafica del minore presso uno di essi, fissa il domicilio del minore presso entrambi i genitori, se del caso attribuisce la casa familiare, attribuisce specifici obblighi economici a carico di ciascun genitore e individua un eventuale assegno perequativo in favore di uno di essi. In definitiva, dunque, far coincidere l’interesse morale e materiale del minore sempre e comunque con una collocazione prevalente appare francamente riduttivo e contraddetto dai sempre più numerosi casi giudiziari di affido paritario”

Tribunale Salerno sez. I, 07/11/2019, n.3539

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“Il collocamento della figlia minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia. Non deve essere disposto l’assegno di mantenimento della minore, laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore”.

Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447

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in materia di affidamento del minore, la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è sempre da preferire; tuttavia, essa è preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc…)”

 

Tribunale di Catanzaro,  28 /02/ 2019 n. 443

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“il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale rappresenta un modello generale di affidamento che, in ragione delle peculiarità del caso concreto (ad esempio, forte conflittualità tra i genitori), può prevedere particolari declinazioni, tra le quali la domiciliazione a settimane alterne presso il padre e presso la madre”.

Tribunale di Firenze, 2/11/ 2018  n. 2945

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“In virtù del cd. affidamento condiviso paritetico, la frequentazione di figli da parte della madre e del padre deve ispirarsi al principio secondo cui ciascuno dei genitori possa e debba partecipare alla quotidianità dei minori, seguendone il progressivo venir meno della figura del “coniuge prevalente collocatario” e l’assunzione dell’impegno, da parte del genitore presso il quale il minore si trova di volta in volta collocato a seconda delle modalità e tempistiche in tal senso stabilite dalle parti, a provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali del figlio. In considerazione di ciò è legittima la modalità di collocamento del figlio minore che preveda l’alternanza dei genitori a vivere con il figlio presso l’abitazione di uno dei due coniugi”.

Tribunale Rieti, 11/10/2018 n.489

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Avv. Daniela Giuliani _ del Foro di Roma- 

contatti:347 19 55 898

 

 



Avv. Daniela Giuliani - Matrimonialista e divorzista. Avvocati Matrimonialisti Associati sede Roma

Sono l'Avv. Daniela Giuliani della associazione A.M.A. Avvocati Matrimonialisti Associati sede di Roma . Mi occupo di diritto di famiglia, con particolare riferimento a separazioni e divorzi, curando sia la fase stragiudiziale che quella giudiziale, operando prevalentemente sul Foro di Roma e provincia. L'esperienza nel settore del diritto di famiglia mi ha consentito di espandere la mia attività professionale anche in ambito penale in tutti i casi in cui l'alta conflittualità tra le parti determina situazioni di maggiore gravità che possono assumere rilevanza penalistica. Altre materie: infortunistica stradale.




Daniela Giuliani

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo prevalentemente di separazioni e divorzi ( comprese le questioni relative alle coppie di fatto) prestando grande attenzione anche alla fase stragiudiziale finalizzata al raggiungimento di accordi (ove possibile) che consentano alle parti di procedere congiuntamente evitando la fase giudiziale . Particolare attenzione viene prestata alle coppie con figli minori in cui cerco di dare risalto a quello che è l'interesse del minore senza tralasciare i diritti - doveri di ciascun genitore, soprattutto per garantire il principio della bigenitorialità e la realizzazione dell'affido condiviso.


Separazione

La mia attività prevalente è costituita da separazioni (sia consensuali che giudiziali) mantenendo un approccio concreto e realistico in ogni fase della procedura . Durante la carriera professionale ho seguito decine di casi mirando alla realizzazione del principio dell'affido condiviso, nel rispetto dei diritti e doveri di ciascun genitore. Durante la mia esperienza ho portato a termine numerose trattative - anche in casi di forte attrito tra le parti - raggiungendo accordi che hanno soddisfatto i miei Clienti. Mi sono occupata anche di casi di modifica delle condizioni di separazione pubblicando articoli specifici in materia .


Unioni civili

Assisto regolarmente anche coppie di fatto ed unioni civili, garantendo un'assistenza specifica in tutti i casi in cui vi siano figli minori ed interessi da tutelare.


Altre categorie:

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Incidenti stradali, Tutela dei minori, Diritto civile, Recupero crediti, Reati contro il patrimonio, Locazioni, Multe e contravvenzioni, Mediazione, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

La separazione in presenza di animali domestici - quale sorte per gli amici a quattro zampe?

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LA SEPARAZIONE IN PRESENZA DI ANIMALI DOMESTICI QUALE SORTE PER GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE? Non avendo mai affrontato finora l'argomento relativo alla sorte riservata agli animali domestici nella fase di separazione o divorzio cercheremo qui di fornire una breve guida su un tema che sembra irrilevante ma all'atto pratico non lo è, stante il sempre crescente numero di nuclei familiari che posseggono un amico a quattro zampe. Il tema non è di poco conto, se è vero - come è vero - che sempre più spesso la giurisprudenza si è trovata a dover affrontare quesioni relative ai piccoli animali domestici, in assenza di una specifica disciplina normativa sull'argomento. Va precisato infatti che in Italia non esiste una legislazione specifica sul tema sebbene già diversi anni fa sia stata avanzata una proposta di legge per introdurre nel Codice Civile una normativa ad hoc per disciplinare "l' affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi". Stante il vuoto normativo quindi viene aiuto la giurisprudenza, che di seguito brevemente esaminiamo. LA GIURISPRUDENZA Con una prima sentenza (n. 5322 del 15.03.2016), il Tribunale di Roma (seguendo la scia del Tribunale di Foggia e del Tribunale di Cremona intervenuti in precedenza sullo stesso tema), aveva stabilito che - in assenza di regole precise - agli animali domestici si applicano per analogia le stesse norme relative all'affidamento della prole. In buona sostanza quindi il Tribunale stabilì che le sorti del piccolo animale sarebbero state disciplinate dalle stesse norme che regolano l'affido dei figli minori, tenendo conto dell'interesse dell'animale. Veniva così stabilito che l'animale domestico (nel caso specifico un cane) venisse affidato alle cure di uno dei due coniugi garantendo il diritto di visita per l'altro coniuge e stabilendo che le relative spese fossero equamente divise fra i due. Successivamente anche il Tribunale di Sciacca (nel 2019) si è pronunciato in tal senso stabilendo che l'animale fosse affidato alle cure della moglie (considerata più idonea ad accudirlo rispetto al marito) con diritto di visita in favore di quest'ultimo e ripartizione delle spese al 50%. L'aspetto innovativo della sentenza è stato il riconoscimento esplicito che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela. Per il Giudice di Sciacca, infatti, nel decidere sull’affidamento dell’animale domestico e sul suo mantenimento si dovrà tenere conto intanto del fatto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela e in secondo luogo dell'interesse dell'animale stesso che verrà affidato alla cura del coniuge che verrà ritenuto più idoneo a prescindere dall'intestaizone risultante dal microchip. Ancora più recentemente si segnala sulla stessa lunghezza d'onda anche il Tribunale di Lucca (sentenza del 26.1.2020) il quale ha ribadito che "alla luce dell'importanza del legame affettivo tra persone ed animali e del rispetto dovuto a questi ultimi quali esseri senzienti", la normativa più vicina alla fattispecie in esame sia quella relativa all'affidamento dei figli. Anche il Tribunale di Lucca evidenzia dunque l'importanza del legame che si instaura con gli animali da compagnia, ritenendolo meritevole di tutela a tutti gli effetti. Nonostante la posizione favorevole della giurisprudenza, il vuoto normativo non aiuta e rende sempre più necessario un intervento del legislatore che tenga conto del valore della relazione che si instaura con un animale domestico e disciplini i casi in cui i coniugi non riescano a trovare un accordo bonario in ordine alla sorte dell'animale. Va da sè infatti che è sempre preferibile raggiungere un accordo tra i coniugi anche in relazione alla gestione dell'animale di famiglia stabilendo di comune accordo sia la sua migliore collocazione e sia l'equa suddivisione delle relative spese . Molto spesso però l'accordo è difficile da trovare lasciando così al Giudice il compito di trovare la migliore soluzione nell'interesse del piccolo animale. Alla luce di queste brevi osservazioni è evidente quindi come si renda opportuno da un lato una politica di sensibilizzazione sul tema e dall'altro un serio interevento del legislatore per fornire regole precise e stringenti che consentano di regolamentare situazioni di questo tipo e garantiscano un idoneo livello di cura , attenzione e responsabilità degli animali domestici intesi come esseri senzienti e pertanto assolutamente meritevoli di tutela. Avv. Daniela Giuliani Foro di Roma

Pubblicazione legale

Il trasferimento dei figli minori dopo la separazione

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IL TRASFERIMENTO DEI FIGLI DOPO LA SEPARAZIONE – LA LIBERTA’ DI SCELTA DEL GENITORE COLLOCATARIO E IL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITA’ In caso di separazione o divorzio (ma le regole valgono anche per le situazioni di fatto regolamentate dal Tribunale) può capitare che il genitore collocatario dei figli voglia trasferirsi insieme ad essi e cambiare residenza (ad esempio per accettare occasioni di lavoro o per riavvicinarsi alla famiglia o per fare ritorno alla città di origine…). Tale decisione è tuttavia vincolata a regole e limiti ben precisi. Intanto la Corte di Cassazione ha espresso un principio cardine al quale occorre uniformarsi chiarendo che "dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall'altra figura genitoriale: quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, ogni genitore responsabile, consapevole dell'insostituibile importanza della presenza dell'altro genitore nella vita del figlio, deve saper mettere da parte le rivendicazioni e conservarne l'immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne. L'attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di realizzare un siffatto risultato non a parole, ma in termini concreti". Venendo poi al dato normativo esso è rappresentato dall’art.337 sexies c.c. il quale all’ultimo comma recita “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto” e dall’art.316 c.c. il quale al primo comma prevede che “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”. Da ciò si evince che la residenza dei figli minori è una decisione che deve essere assunta congiuntamente tra i genitori. Il genitore collocatario che intenda trasferire la residenza dei figli altrove, è tenuto dunque a comunicarlo quindi all’altro genitore come disposto dall’art.337 sexies ultimo comma. Questo vale però nei casi in cui il trasferimento avvenga all’interno dello stesso Comune: laddove invece lo spostamento implichi un allontanamento considerevole dall’altro genitore, tale da rendere difficoltoso o impossibile di fatto l’esercizio delle funzioni di genitore, la sola comunicazione non sarà sufficiente ma sarà necessario che la decisione venga concordata tra i genitori. Può però accadere che l’altro genitore non sia affatto d’accordo al trasferimento. Vediamo quindi cosa accade se il genitore non collocatario venga estromesso dalla decisione o – nonostante abbia manifestato il suo dissenso – l’altro genitore decida comunque di procedere al cambio di residenza. COSA PUO’ FARE IL GENITORE NON COLLOCATARIO SE L’ALTRO GENITORE DECIDE ARBITRARIAMENTE DI TRASFERIRE LA RESIDENZA DEI FIGLI MINORI ALTROVE? Egli potrà rivolgersi al Tribunale competente per opporsi al trasferimento e chiedere quindi la rilocazione dei minori. Il Giudice sarà, così, chiamato ad assumere la decisione nel preminente interesse del minore, ascoltando entrambi i genitori e – ove occorra – nomando un esperto (CTU -ovvero un consulente tecnico d’ufficio) che potrà ascoltare il minore (se ne ricorrono i presupposti) e dovrà fornire al Giudice gli elementi per poter emettere la decisione più idonea a rispondente agli interessi dei minori. COSA ACCADE SE IL GENITORE COLLOCATARIO PROCEDA AL TRASFERIMENTO SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE E COME PUO’ TUTELARSI ? Sotto diverso profilo il genitore collocatario, che in assenza di accordo proceda al trasferimento arbitrariamente, va incontro a conseguenze serie. Egli infatti non solo commette un atto illegittimo in quanto vìola il principio della bigenitorialità, ma compie anche un atto potenzialmente rilevante anche dal punto di vista penalistico. E’ sempre consigliabile quindi evitare di agire arbitrariamente e unilateralmente in scelte di questo tipo. Tuttavia se il genitore collocatario intende comunque trasferirsi e non abbia però ottenuto il consenso dell’altro genitore, potrà naturalmente rivolgersi al Tribunale per ottenere l’autorizzazione allo spostamento, motivando le ragioni a sostegno della propria decisione. Anche in questo caso il Giudice procederà nel modo sopra descritto. E’ chiaro che nell’ambito del procedimento sarà importante per la decisione l’analisi delle motivazioni del trasferimento e la valutazione dei vantaggi /svantaggi effettivi rispetto alla situazione attuale. Occorrerà quindi valutare i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario, occorrerà altresì verificare la concreta possibilità per i figli di mantenere un rapporto con l’altro genitore senza costringerli a stravolgimenti di vita e senza che ciò comporti per l’altro genitore dei costi per le visite che siano sproporzionati rispetto ai propri redditi. Un altro aspetto fondamentale è da valutare è se il nuovo collocamento consenta – e in che modo – ai minori di mantenere rapporti significativi con figure affettivamente importanti come i parenti e i familiari e soprattutto se il nuovo collocamento consenta ai minori di mantenere comunque legami sociali e culturali con il luogo di origine. Di conseguenza il Giudice dovrà valutare anche l’impatto psicologico ed emotivo che il trasferimento potrebbe avere sui minori stessi e chiaramente in quest’ottica è fondamentale anche il fattore dell’età (tenuto conto che in presenza di precisi requisiti il minore può anche essere ascoltato dal Giudice in ordine alla sua preferenza di collocamento). Si comprende quindi l’estrema delicatezza della decisione che il Giudice è chiamato ad assumere, dovendo bilanciare da un lato la libertà del genitore collocatario di autodeterminarsi nelle proprie scelte e dall’altro il principio della bigenitorialità nonché l’interesse supremo del minore che deve guidare ogni decisione in tema di diritto di famiglia. Per tale motivo è sempre consigliabile assumere tali decisioni di comune accordo e mai procedere in modo arbitrario o unilaterale, rivolgendosi al Giudice in tutti i casi in cui non sia proprio possibile raggiugere una soluzione condivisa fra i genitori. Avv. Daniela Giuliani – Avvocati Matrimonialisti Associati sede di Roma mobile 347 19 55 898

Pubblicazione legale

L'addebito nella separazione

Addebito nella separazione. Presupposti e conseguenze.

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