Pubblicazione legale:
LA
GIURISRPUDENZA IN TEMA DI COLLOCAMENTO PARITARIO (PARENTAL SHARING) – LE PIU’ RECENTI SENTENZE DEI TRIBUNALI
Nel caso
di separazione/divorzio in presenza di figli minori uno dei nodi principali è
quello relativo al collocamento dei figli minori.
Premesso
che l’affido è condiviso (ovvero la responsabilità genitoriale sui figli è
esercitata in modo congiunto da entrambi i genitori) il discorso è diverso per
quanto riguarda il collocamento dei
figli.
Generalmente,
come è noto, i figli minori vengono collocati prevalentemente presso un
genitore (che sarà il genitore collocatario) e generalmente tale genitore è la
mamma.
Questo per
garantire al minore una stabilità e una continuità nelle proprie abitudini e
nel proprio stile di vita che a seguito della separazione dei genitori non può
e non deve subire alterazioni troppo significative.
Da diversi
anni tuttavia si parla sempre più spesso anche in Italia del cosiddetto
“parental sharing” ovvero di collocamento paritario tra i genitori.
Ci siamo già
occupati di questo argomento ma in questa sede riteniamo utile fare un breve excursus
su quelle che sono le più recenti sentenze della giurisprudenza di merito.
Vediamo
quindi come si è espressa la giurisprudenza sull’argomento in questione
partendo dalla posizione della Suprema Corte di Cassazione.
Per la Corte di Cassazione non si applica il
criterio del tempo paritario se, ad esempio, il padre abita lontano rispetto
alla mamma: i continui spostamenti infatti influirebbero in modo negativo
sull’attività scolastica e sulla vita sociale e ricreativa del minore. Pertanto
la vicinanza tra le rispettive abitazioni è senz’altro un punto a favore del
riconoscimento del collocamento paritario .
Un altro
aspetto che potrebbe influire sulla decisione di collocare pariteticamente i
minori è quello relativo agli orari di lavoro dei genitori: se il padre infatti
osserva degli orari incompatibili con la vita quotidiana dei figli, chiaramente
sarà più difficile che ottenga un collocamento paritario. Diversamente, orari
di lavoro compatibili facilitano la scelta di questa opzione.
In linea
generale la Cassazione ritiene che “la
regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire
sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza
con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione
ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al
minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita
armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e
piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una
piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del
loro ruolo educativo”.
Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, n.19323
Passiamo ora
invece in rassegna alcune pronunce di
diversi Tribunali Italiani .
“In
tema di divorzio, la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei
genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde
all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un
ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa
familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire. La collocazione
paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare confacente
all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.”
Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680
***
“Nell’ambito
del divorzio, la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i
genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi,
nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non
implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere
paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo
rapporto affettivo con il genitore”.
Tribunale Messina sez. I, 07/10/2020, n.1399
***
“In
tema di divorzio e provvedimenti riguardanti la prole, la chiave di volta del
sistema non è il diritto del minore ad una stabilità logistica, ma è (ai sensi dell’art. 337-ter c.c.) il diritto del minore
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e
di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Si
tratta di comprendere che la determinazione della residenza abituale è del
tutto autonoma (e successiva) rispetto alla determinazione dei tempi e delle
modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore, poiché non coincide
con le nozioni civilistiche e amministrative di domicilio e/o di residenza
anagrafica, ma va individuata, con riguardo alla situazione di fatto esistente
all’atto dell’introduzione del giudizio, tenendo conto del luogo dove si è
svolta in concreto e continuativamente la vita dello stesso.
Quindi,
a seguito della determinazione dei tempi e della modalità della presenza dei
minori presso ciascun genitore il Tribunale fissa la residenza anagrafica del
minore presso uno di essi, fissa il domicilio del minore presso entrambi i
genitori, se del caso attribuisce la casa familiare, attribuisce specifici
obblighi economici a carico di ciascun genitore e individua un eventuale
assegno perequativo in favore di uno di essi. In definitiva, dunque, far
coincidere l’interesse morale e materiale del minore sempre e comunque con una
collocazione prevalente appare francamente riduttivo e contraddetto dai sempre
più numerosi casi giudiziari di affido paritario”
Tribunale Salerno sez. I, 07/11/2019, n.3539
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“Il
collocamento della figlia minore presso entrambi i genitori, in modo
paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via
prioritaria delle esigenze della figlia. Non deve essere disposto l’assegno di
mantenimento della minore, laddove si valutino le condizioni economiche dei
genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che
ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia
minore”.
Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447
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“ in materia di affidamento
del minore, la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza
presso ciascun genitore non è sempre da preferire; tuttavia, essa è preferibile
laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in
considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore,
gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di
un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc…)”
Tribunale di Catanzaro, 28 /02/ 2019 n. 443
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“il regime condiviso di esercizio della
responsabilità genitoriale rappresenta un modello generale di affidamento che,
in ragione delle peculiarità del caso concreto (ad esempio, forte
conflittualità tra i genitori), può prevedere particolari declinazioni, tra le
quali la domiciliazione a settimane alterne presso il padre e presso la madre”.
Tribunale di Firenze, 2/11/ 2018 n. 2945
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“In
virtù del cd. affidamento condiviso paritetico, la frequentazione di figli da
parte della madre e del padre deve ispirarsi al principio secondo cui ciascuno
dei genitori possa e debba partecipare alla quotidianità dei minori, seguendone
il progressivo venir meno della figura del “coniuge prevalente collocatario” e
l’assunzione dell’impegno, da parte del genitore presso il quale il minore si
trova di volta in volta collocato a seconda delle modalità e tempistiche in tal
senso stabilite dalle parti, a provvedere in via esclusiva alle esigenze
materiali del figlio. In considerazione di ciò è legittima la modalità di
collocamento del figlio minore che preveda l’alternanza dei genitori a vivere
con il figlio presso l’abitazione di uno dei due coniugi”.
Tribunale Rieti, 11/10/2018 n.489
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Avv. Daniela Giuliani _ del Foro di Roma-
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