Avvocato Daniela Giuliani a Roma

Daniela Giuliani

Matrimonialista e divorzista. Avvocati Matrimonialisti Associati sede Roma

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Il mantenimento dei figli ultratrentacinquenni

Scritto da: Daniela Giuliani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

FINO A CHE ETA' VA MANTENUTO IL FIGLIO MAGGIORENNE?

 IL CASO DEL FIGLIO ULTRATRENTACINQUENNE RIMASTO INOCCUPATO-  ORDINANZA DELLA CASSAZIONE N.21817/21 del 29.07.2019


L'argomento in questione è stato più  volte affrontato dalla giurisprudenza trattandosi di uno dei tempi più scottanti in dirtto di famiglia ovvero il mantenimento dei figli. 

Recenetemente la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell'argomento con un'ordinanza (la  n. 21817/21 del 29.07.2019) con la quale ha espresso un principio basilare secondo cui più avanza l'eta del figlio e più è ragionevole presumere che lo stato di inoccupazione del medesimo sia dovuto a inerzia personale (non giustificabile) piuttosto che a ragioni esterne.

Già da tempo si ritiene  che arrivato alla soglia dei 30/35 anni il figlio non possa e non debba gravare più sui genitori ma debba fare i conti con la realtà e abbassare eventualmente le prorie aspettaive lavorative (in buona sostanza deve "accontentarsi").

Il figlio che alla soglia dei 40 non ha ancora trovato un'occupazione deve - al fine di poter vantare il diritto di essere ancora mantenuto dai genitori - dimostrare di essersi adoperato per la ricerca di un impiego (quindi dimostrare di essersi iscritto  ai centri per l'impiego o dimostrare di aver inviato curricula alle aziende o ancora  di aver partecipato a concorsi o a selezioni del personale etc...)

Intorno ai 40 infatti - sostiene la Corte - è difficile credere che il figlio  disoccupato non abbia avuto almeno qualche occasione lavorativa (evidentemente rifiutata) ed e' quindi presumibile che il suo stato di disoccupazione sia dovuto ad una sua inerzia o mancanza di volontà piuttosto che a oggettive circostanze esterne legate al mercato del lavoro.

In buona sostanza dunque - secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza - il genitore non è tenuto a mantenere il figlio oltre la ragionevole soglia dei 35/40 anni di età e a sua volta il figlio che pretenderà di essere mantenuto dovrà dimostrare di essersi alacremente adoperato per la ricerca di una sistemazione lavorativa. Non basterà infatti dichiarare di svolgere lavori saltuari (che non consentono un'autonomia  economica) per avere diritto al mantenimento ma sarà necessario dimostrare di aver svolto una accurata e seria ricerca lavorativa  e tale onere probatorio incombe sul figlio che ritiene di aver eventualmente (ancora) diritto al mantenimeno.

Nell'ordinanza in esame la Corte ha chiarito infatti che non basta dichiarare di non aver trovato un'occupazione stabile ma è necessario dimostrare "l’impegno profuso dal figlio  nella ricerca effettiva di un’occupazione", tenuto conto dell’età elevata (nel caso di specie circa 40 anni) e del fatto che lo stesso aveva terminato gli studi da oltre 10 anni.

In definitiva, non essendoci  un limite massimo stabilito dalla legge,  oltre il quale il figlio non ha più diritto al mantenimento, la questione viene risolta secondo i principi base enunciati dalla giurisprudenza nel corso del tempo.

In linea di massima possiamo ben affermare che tutto dipende dal percoso scelto: se un figlio ha deciso di non intraprendere un percorso di studi, il suo obbligo di attivarsi per cercare un'occupazione scatta già al compimento dei 18 anni di età; mentre se un figlio ha deciso di intraprendere un percorso formativo  accademico (università, master, corsi di specializzazione etc..) allora egli avrà diritto ad essere supportato anche economicamente dai genitori in questa scelta e presumibilmente avrà diritto al mantenimento fino ai 30/35 anni di età ovvero fino a quel limite di età che  gli avrà consentito di acquisire conoscenze e preparazione adeguata al suo inserimento nel mondo del lavoro.

Superato tale limite - secondo la giurisprudenza - il figlio, rimasto inoccupato nonostante la preparazione accademica,  dovrà  abbassare le proprie pretese e accontentarsi di quanto offerto dal mercato del lavoro.

L'eventuale richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato andrà presentata mediante ricorso in Tribunale argomentando le ragioni per le quali si ritiene non più dovuto il mantenimento.


Avv. Daniela Giuliani - Foro di Roma - AVVOCATI MATRIMONAILIASTI ASSOCIATI - SEDE DI ROMA 





Avv. Daniela Giuliani - Matrimonialista e divorzista. Avvocati Matrimonialisti Associati sede Roma

Sono l'Avv. Daniela Giuliani della associazione A.M.A. Avvocati Matrimonialisti Associati sede di Roma . Mi occupo di diritto di famiglia, con particolare riferimento a separazioni e divorzi, curando sia la fase stragiudiziale che quella giudiziale, operando prevalentemente sul Foro di Roma e provincia. L'esperienza nel settore del diritto di famiglia mi ha consentito di espandere la mia attività professionale anche in ambito penale in tutti i casi in cui l'alta conflittualità tra le parti determina situazioni di maggiore gravità che possono assumere rilevanza penalistica. Altre materie: infortunistica stradale.




Daniela Giuliani

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo prevalentemente di separazioni e divorzi ( comprese le questioni relative alle coppie di fatto) prestando grande attenzione anche alla fase stragiudiziale finalizzata al raggiungimento di accordi (ove possibile) che consentano alle parti di procedere congiuntamente evitando la fase giudiziale . Particolare attenzione viene prestata alle coppie con figli minori in cui cerco di dare risalto a quello che è l'interesse del minore senza tralasciare i diritti - doveri di ciascun genitore, soprattutto per garantire il principio della bigenitorialità e la realizzazione dell'affido condiviso.


Separazione

La mia attività prevalente è costituita da separazioni (sia consensuali che giudiziali) mantenendo un approccio concreto e realistico in ogni fase della procedura . Durante la carriera professionale ho seguito decine di casi mirando alla realizzazione del principio dell'affido condiviso, nel rispetto dei diritti e doveri di ciascun genitore. Durante la mia esperienza ho portato a termine numerose trattative - anche in casi di forte attrito tra le parti - raggiungendo accordi che hanno soddisfatto i miei Clienti. Mi sono occupata anche di casi di modifica delle condizioni di separazione pubblicando articoli specifici in materia .


Unioni civili

Assisto regolarmente anche coppie di fatto ed unioni civili, garantendo un'assistenza specifica in tutti i casi in cui vi siano figli minori ed interessi da tutelare.


Altre categorie:

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Incidenti stradali, Tutela dei minori, Diritto civile, Recupero crediti, Reati contro il patrimonio, Locazioni, Multe e contravvenzioni, Mediazione, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

La separazione in presenza di animali domestici - quale sorte per gli amici a quattro zampe?

Pubblicato su IUSTLAB

LA SEPARAZIONE IN PRESENZA DI ANIMALI DOMESTICI QUALE SORTE PER GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE? Non avendo mai affrontato finora l'argomento relativo alla sorte riservata agli animali domestici nella fase di separazione o divorzio cercheremo qui di fornire una breve guida su un tema che sembra irrilevante ma all'atto pratico non lo è, stante il sempre crescente numero di nuclei familiari che posseggono un amico a quattro zampe. Il tema non è di poco conto, se è vero - come è vero - che sempre più spesso la giurisprudenza si è trovata a dover affrontare quesioni relative ai piccoli animali domestici, in assenza di una specifica disciplina normativa sull'argomento. Va precisato infatti che in Italia non esiste una legislazione specifica sul tema sebbene già diversi anni fa sia stata avanzata una proposta di legge per introdurre nel Codice Civile una normativa ad hoc per disciplinare "l' affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi". Stante il vuoto normativo quindi viene aiuto la giurisprudenza, che di seguito brevemente esaminiamo. LA GIURISPRUDENZA Con una prima sentenza (n. 5322 del 15.03.2016), il Tribunale di Roma (seguendo la scia del Tribunale di Foggia e del Tribunale di Cremona intervenuti in precedenza sullo stesso tema), aveva stabilito che - in assenza di regole precise - agli animali domestici si applicano per analogia le stesse norme relative all'affidamento della prole. In buona sostanza quindi il Tribunale stabilì che le sorti del piccolo animale sarebbero state disciplinate dalle stesse norme che regolano l'affido dei figli minori, tenendo conto dell'interesse dell'animale. Veniva così stabilito che l'animale domestico (nel caso specifico un cane) venisse affidato alle cure di uno dei due coniugi garantendo il diritto di visita per l'altro coniuge e stabilendo che le relative spese fossero equamente divise fra i due. Successivamente anche il Tribunale di Sciacca (nel 2019) si è pronunciato in tal senso stabilendo che l'animale fosse affidato alle cure della moglie (considerata più idonea ad accudirlo rispetto al marito) con diritto di visita in favore di quest'ultimo e ripartizione delle spese al 50%. L'aspetto innovativo della sentenza è stato il riconoscimento esplicito che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela. Per il Giudice di Sciacca, infatti, nel decidere sull’affidamento dell’animale domestico e sul suo mantenimento si dovrà tenere conto intanto del fatto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela e in secondo luogo dell'interesse dell'animale stesso che verrà affidato alla cura del coniuge che verrà ritenuto più idoneo a prescindere dall'intestaizone risultante dal microchip. Ancora più recentemente si segnala sulla stessa lunghezza d'onda anche il Tribunale di Lucca (sentenza del 26.1.2020) il quale ha ribadito che "alla luce dell'importanza del legame affettivo tra persone ed animali e del rispetto dovuto a questi ultimi quali esseri senzienti", la normativa più vicina alla fattispecie in esame sia quella relativa all'affidamento dei figli. Anche il Tribunale di Lucca evidenzia dunque l'importanza del legame che si instaura con gli animali da compagnia, ritenendolo meritevole di tutela a tutti gli effetti. Nonostante la posizione favorevole della giurisprudenza, il vuoto normativo non aiuta e rende sempre più necessario un intervento del legislatore che tenga conto del valore della relazione che si instaura con un animale domestico e disciplini i casi in cui i coniugi non riescano a trovare un accordo bonario in ordine alla sorte dell'animale. Va da sè infatti che è sempre preferibile raggiungere un accordo tra i coniugi anche in relazione alla gestione dell'animale di famiglia stabilendo di comune accordo sia la sua migliore collocazione e sia l'equa suddivisione delle relative spese . Molto spesso però l'accordo è difficile da trovare lasciando così al Giudice il compito di trovare la migliore soluzione nell'interesse del piccolo animale. Alla luce di queste brevi osservazioni è evidente quindi come si renda opportuno da un lato una politica di sensibilizzazione sul tema e dall'altro un serio interevento del legislatore per fornire regole precise e stringenti che consentano di regolamentare situazioni di questo tipo e garantiscano un idoneo livello di cura , attenzione e responsabilità degli animali domestici intesi come esseri senzienti e pertanto assolutamente meritevoli di tutela. Avv. Daniela Giuliani Foro di Roma

Pubblicazione legale

Il trasferimento dei figli minori dopo la separazione

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IL TRASFERIMENTO DEI FIGLI DOPO LA SEPARAZIONE – LA LIBERTA’ DI SCELTA DEL GENITORE COLLOCATARIO E IL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITA’ In caso di separazione o divorzio (ma le regole valgono anche per le situazioni di fatto regolamentate dal Tribunale) può capitare che il genitore collocatario dei figli voglia trasferirsi insieme ad essi e cambiare residenza (ad esempio per accettare occasioni di lavoro o per riavvicinarsi alla famiglia o per fare ritorno alla città di origine…). Tale decisione è tuttavia vincolata a regole e limiti ben precisi. Intanto la Corte di Cassazione ha espresso un principio cardine al quale occorre uniformarsi chiarendo che "dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall'altra figura genitoriale: quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, ogni genitore responsabile, consapevole dell'insostituibile importanza della presenza dell'altro genitore nella vita del figlio, deve saper mettere da parte le rivendicazioni e conservarne l'immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne. L'attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di realizzare un siffatto risultato non a parole, ma in termini concreti". Venendo poi al dato normativo esso è rappresentato dall’art.337 sexies c.c. il quale all’ultimo comma recita “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto” e dall’art.316 c.c. il quale al primo comma prevede che “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”. Da ciò si evince che la residenza dei figli minori è una decisione che deve essere assunta congiuntamente tra i genitori. Il genitore collocatario che intenda trasferire la residenza dei figli altrove, è tenuto dunque a comunicarlo quindi all’altro genitore come disposto dall’art.337 sexies ultimo comma. Questo vale però nei casi in cui il trasferimento avvenga all’interno dello stesso Comune: laddove invece lo spostamento implichi un allontanamento considerevole dall’altro genitore, tale da rendere difficoltoso o impossibile di fatto l’esercizio delle funzioni di genitore, la sola comunicazione non sarà sufficiente ma sarà necessario che la decisione venga concordata tra i genitori. Può però accadere che l’altro genitore non sia affatto d’accordo al trasferimento. Vediamo quindi cosa accade se il genitore non collocatario venga estromesso dalla decisione o – nonostante abbia manifestato il suo dissenso – l’altro genitore decida comunque di procedere al cambio di residenza. COSA PUO’ FARE IL GENITORE NON COLLOCATARIO SE L’ALTRO GENITORE DECIDE ARBITRARIAMENTE DI TRASFERIRE LA RESIDENZA DEI FIGLI MINORI ALTROVE? Egli potrà rivolgersi al Tribunale competente per opporsi al trasferimento e chiedere quindi la rilocazione dei minori. Il Giudice sarà, così, chiamato ad assumere la decisione nel preminente interesse del minore, ascoltando entrambi i genitori e – ove occorra – nomando un esperto (CTU -ovvero un consulente tecnico d’ufficio) che potrà ascoltare il minore (se ne ricorrono i presupposti) e dovrà fornire al Giudice gli elementi per poter emettere la decisione più idonea a rispondente agli interessi dei minori. COSA ACCADE SE IL GENITORE COLLOCATARIO PROCEDA AL TRASFERIMENTO SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE E COME PUO’ TUTELARSI ? Sotto diverso profilo il genitore collocatario, che in assenza di accordo proceda al trasferimento arbitrariamente, va incontro a conseguenze serie. Egli infatti non solo commette un atto illegittimo in quanto vìola il principio della bigenitorialità, ma compie anche un atto potenzialmente rilevante anche dal punto di vista penalistico. E’ sempre consigliabile quindi evitare di agire arbitrariamente e unilateralmente in scelte di questo tipo. Tuttavia se il genitore collocatario intende comunque trasferirsi e non abbia però ottenuto il consenso dell’altro genitore, potrà naturalmente rivolgersi al Tribunale per ottenere l’autorizzazione allo spostamento, motivando le ragioni a sostegno della propria decisione. Anche in questo caso il Giudice procederà nel modo sopra descritto. E’ chiaro che nell’ambito del procedimento sarà importante per la decisione l’analisi delle motivazioni del trasferimento e la valutazione dei vantaggi /svantaggi effettivi rispetto alla situazione attuale. Occorrerà quindi valutare i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario, occorrerà altresì verificare la concreta possibilità per i figli di mantenere un rapporto con l’altro genitore senza costringerli a stravolgimenti di vita e senza che ciò comporti per l’altro genitore dei costi per le visite che siano sproporzionati rispetto ai propri redditi. Un altro aspetto fondamentale è da valutare è se il nuovo collocamento consenta – e in che modo – ai minori di mantenere rapporti significativi con figure affettivamente importanti come i parenti e i familiari e soprattutto se il nuovo collocamento consenta ai minori di mantenere comunque legami sociali e culturali con il luogo di origine. Di conseguenza il Giudice dovrà valutare anche l’impatto psicologico ed emotivo che il trasferimento potrebbe avere sui minori stessi e chiaramente in quest’ottica è fondamentale anche il fattore dell’età (tenuto conto che in presenza di precisi requisiti il minore può anche essere ascoltato dal Giudice in ordine alla sua preferenza di collocamento). Si comprende quindi l’estrema delicatezza della decisione che il Giudice è chiamato ad assumere, dovendo bilanciare da un lato la libertà del genitore collocatario di autodeterminarsi nelle proprie scelte e dall’altro il principio della bigenitorialità nonché l’interesse supremo del minore che deve guidare ogni decisione in tema di diritto di famiglia. Per tale motivo è sempre consigliabile assumere tali decisioni di comune accordo e mai procedere in modo arbitrario o unilaterale, rivolgendosi al Giudice in tutti i casi in cui non sia proprio possibile raggiugere una soluzione condivisa fra i genitori. Avv. Daniela Giuliani – Avvocati Matrimonialisti Associati sede di Roma mobile 347 19 55 898

Pubblicazione legale

L'addebito nella separazione

Addebito nella separazione. Presupposti e conseguenze.

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