Pubblicazione legale:
A CHI SPETTA LA PENSIONE DI REVERSIBITLITA’ TRA CONIUGE
DIVORZIATO E CONIUGE SUPERSTITE.
I CRITERI APPLICATIVI
In
questo articolo cercheremo brevemente di fare luce su una questione molto
spesso oggetto di confusione : come ripartire la pensione di reversibilità nel
caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite.
Un
recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 8263/2020)
stabilisce che il già valido criterio della durata del matrimonio va
equilibrato con il criterio della convivenza pre-matrimoniale.
In
caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, per determinare
la quota spettante di pensione di reversibilità, la legge individua il criterio
legale della durata dei rispettivi rapporti di coniugio. Tale criterio
deve essere però temperato da ulteriori elementi, come l'entità dell'assegno di mantenimento
riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle
rispettive convivenze prematrimoniali
Questo
è il principio sancito dalla la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con
l’ordinanza del 28 aprile
2020 n. 8263.
IL DATO NORMATIVO
La normativa di riferimento è la legge 898/1970, in
particolare, l’art. 9
ART.9
«Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione
di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi
spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto,
al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare
dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone,
il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni,
nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze»
e l’art.5
«Con
la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno
alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge
di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive»
In
buona sostanza quindi la ripartizione della pensione di reversibilità tra
coniuge divorziato e coniuge superstite deve avvenire considerando la durata
dei rispettivi rapporti matrimoniali.
Se
il sopra richiamato articolo 9 della legge 898/70 impone al giudice di
"tenere conto" dell'elemento temporale., va detto che esso non
rappresenta però l’unico elemento determinante in quanto il Giudice non è
chiamato a fare solo un semplice calcolo aritmetico, ma come vedremo in seguito
è tenuto a prendere in considerazione anche altri elementi, che potremmo
definire correttivi.
L’ordinanza
della Corte di Cassazione che stiamo esaminando, chiarisce proprio questo
ulteriore aspetto.
Alla
luce di quanto evidenziato dalla Consulta , infatti, possiamo affermare che i criteri
da impiegare in questo caso sono i
seguenti:
1.la durata dei rispettivi matrimoni (criterio legale ai
sensi dell’art. 9 comma 3 legge 898/70),
2. l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex
coniuge,
3.le condizioni economiche dei due aventi diritto (il coniuge divorziato e il coniuge
superstite),
4. la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
I
suddetti criteri non devono essere necessariamente considerati congiuntamente, bensì
il loro impiego rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito
(Cass. 18461/2004, Cass. 6272/2004, Cass. 26358/2011; Cass. 16093/2012).
Più
precisamente tali criteri ulteriori sono dei cosiddetti “correttivi”
che vanno applicati al criterio legale e predominante della “durata del
matrimonio” al fine di evitare che la ripartizione derivi da esclusivamente da
un asettico calcolo aritmetico.
Tra
i criteri di valutazione sopra richiamati merita attenzione quello della convivenza
prematrimoniale.
I
Giudici della Cassazione chiariscono che la convivenza prematrimoniale va
valutata «quale indice sintomatico della funzione di sostegno economico
assolta dal dante causa nel corso della propria vita mediante la condivisione
dei propri beni con la persona poi divenuta coniuge».
Ciò
significa che la convivenza prematrimoniale funge anch’essa quale indice
correttivo da inserire all'interno del complessivo ed articolato giudizio che
deve condurre alla adeguata determinazione delle quote della pensione di
reversibilità.
In
conclusione, quindi, nel determinare la quota della pensione di reversibilità da
attribuire in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge
sopravvissuto, occorre effettuare una valutazione più ampia e più complessa
rispetto al mero calcolo matematico della durata del matrimonio.
I
suddetti criteri non possono essere infatti trascurati, altrimenti la
valutazione del giudice si ridurrebbe ad una mera operazione aritmetica tra la
durata dei diversi rapporti di coniugio. Una simile soluzione è stata da tempo
superata sia dalla giurisprudenza costituzionale che di legittimità proprio
alla luce della necessità di parametrare le quote da attribuire alla reale
situazione personale, sociale ed economica degli aventi diritto.
AVV.
DANIELA GIULIANI, Roma.
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