Pubblicazione legale:
SEPARAZIONE
SENZA FIGLI E SORTI DELLA CASA CONIUGALE
L’ IPOTESI
DELLA CASA CONIUGALE COINTESTATA IN ASSENZA DI FIGLI
Nel caso di separazione di una coppia senza figli, quali
sono le sorti della casa coniugale?
In via preliminare chiariamo subito che in assenza di figli
minorenni, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la casa
coniugale non viene assegnata.
Occorre evidenziare che l’assegnazione della casa coniugale
risponde all’unica esigenza di tutelare i figli (minorenni o maggiorenni che
non siano indipendenti dal punto di vista economico) affinchè restino nel loro
habitat.
Secondo la Cassazione, infatti, in materia di separazione e di divorzio,
l’assegnazione della casa familiare deve essere finalizzata solo alla tutela
della prole alla quale deve essere assicurato il diritto di permanere nell’ambiente domestico in cui è
cresciuta.
SE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI SONO
SPROPORZIONATE?
Anche in questo caso
dobbiamo chiarire che mai l’assegnazione della casa può essere disposta a
titolo di integrazione dell’assegno di
mantenimento eventualmente dovuto .
In caso di evidente e oggettiva disparità di condizioni
economiche (pensiamo alla moglie che non lavora e non abbia un “tetto”) si
potrà stabilire eventualmente un assegno
di importo maggiore ma non si potrà espropriare l’immobile al legittimo
proprietario.
Da ciò deriva quindi che in caso di separazione tra i
coniugi in assenza di figli la casa coniugale resta nella disponibilità piena
del legittimo proprietario (che può essere il marito o la moglie).
Come ha più volte ribadito la giurisprudenza la richiesta di
assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di «presenza
di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine
di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al
fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione
del nucleo familiare. Di conseguenza, detta domanda va rigettata qualora
dall’unione coniugale non sono nati figli e, pertanto, non sussistono i
presupposti per l’accoglimento della domanda» [Trib. Salerno, sentenza n. 908/2020.].
Ricapitolando dunque, sulla base di quello che è
l’orientamento prevalente della giurisprudenza sia di merito che di legittimità,
l’assegnazione della casa coniugale - in favore del genitore cosiddetto
collocatario dei figli - è prevista solo nel caso in cui vi siano figli
minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente
Ne deriva che in assenza dei suddetti presupposti, non si
darà luogo ad alcuna assegnazione della casa coniugale.
LE SORTI DELLA CASA CONIUGALE COINTESTATA AD ENTRAMBI I
CONIUGI IN ASSENZA DI FIGLI
Esaminiamo per ultimo anche il caso della coppia senza figli
che decide di separarsi e che sia anche
comproprietaria della casa coniugale.
Dobbiamo in questo caso distinguere due ipotesi:
1-
Se la
coppia è sposata in regime di comunione dei beni, la comproprietà del bene si scioglie al momento della separazione
In questo caso, i coniugi dovranno decidere tra l’attribuzione esclusiva del bene a uno
dei due ( che dovrà liquidare all’altro la metà del controvalore dell’immobile),
o la vendita a terzi con divisione al 50% del ricavato al netto di oneri e
spese eventualmente ancora gravanti sull’immobile al momento della vendita. Oppure procedere una divisione in natura dell’immobile ove possibile.
2-
Se la coppia, in regime di separazione dei beni,
ha acquistato nel corso del matrimonio un immobile con cointestazione dello stesso ad
entrambi, in tal caso la separazione non comporterà lo scioglimento della
comunione e l’immobile - anche nel caso di separazione – resterà comunque in comproprietà
anche successivamente alla separazione (o divorzio). Anche in questo caso le
soluzioni sono quelle sopra elencate.
Avv. Daniela Giuliani
Avvocati Matrimonialisti Associati - Foro di Roma
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