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Il Condomino che vende l'immobile è tenuto al pagamento degli oneri, anche se approvati successivamente.

Corte d'Appello di Roma sentenza n. 7069 del 03.11.23




Sentenza giudiziaria: Il condomino alienante deve rispondere dei contributi maturati quando egli era proprietario dell'unità immobiliare, anche se sono stati approvati con delibera successiva all'alienazione. Inoltre, non può invocare la nullità della relativa delibera assembleare per non essere stato convocato: la Corte in proposito ribadisce che il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa. Infine, riguardo all'istituto della prescrizione, la Corte ribadisce che, per giurisprudenza costante, le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto.



Pubblicato da:


Daniela Liccardi

Avvocato Civilista