Pubblicazione legale:
Viviamo in un’epoca in cui tutto sembra dover essere scritto,
firmato, certificato, controfirmato. Eppure, nel diritto civile
italiano, la parola ha ancora un valore giuridico enorme.
Molti dimenticano che il contratto è, per definizione, un
accordo tra le parti, non necessariamente un
documento.
L’art. 1321 del Codice Civile stabilisce che il
contratto è “l’accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”. Nessun
riferimento alla forma scritta, se non nei casi espressamente
previsti dalla legge.
Tradotto: in moltissime situazioni, una semplice
promessa — se accettata dall’altra parte — può generare
obblighi vincolanti.
Pensa a una consulenza offerta a voce, a un
accordo commerciale definito al telefono, a un impegno preso durante
una riunione: se emergono elementi chiari di accordo (prestazione,
corrispettivo, volontà delle parti), il contratto esiste.
Certo, la forma scritta resta fondamentale per motivi di prova:
serve a dimostrare l’esistenza dell’accordo.
Ma
non a crearlo.
L’accordo nasce nel momento in
cui le volontà si incontrano, anche solo verbalmente.
Lo ricorda
spesso la giurisprudenza: “il contratto è valido anche se concluso
verbalmente, salvo che la legge richieda la forma scritta ad
substantiam” (ad esempio per compravendite immobiliari o
fideiussioni).
In un contesto professionale, questo principio giuridico si
traduce in qualcosa di più profondo: la responsabilità
della parola data.
Chi lavora nel mondo del business sa
quanto la reputazione e la fiducia siano capitali intangibili. Un
impegno non mantenuto — anche se “solo verbale” — può non
solo avere conseguenze giuridiche, ma anche minare la
credibilità personale e aziendale.
Il diritto civile non serve solo a “fare causa”: serve a
ordinare i rapporti umani.
E ci ricorda che la
parola, quando data con serietà, resta vincolante — giuridicamente
e moralmente.
In un mondo iper-digitalizzato, forse non è male
ricordarlo: la fiducia è il primo contratto che
stipuliamo ogni giorno.