Sentenza giudiziaria:
A seguito del decesso del proprio congiunto per incidente stradale, gli eredi chiedevano all'assicurazione che copriva i conti correnti personali e quello della società intestata al de cuius, la liquidazione delle somme previste dalla polizza. L'assicurazione prima si dichiarava disponibile, ma successivamente non liquidava il dovuto, adducendo scuse varie, né aderiva al procedimento di mediazione obbligatorio promosso dagli eredi per dirimere stragiudizialmente la controversia. Il Tribunale di Verona ha ritenuto fondata la domanda degli eredi ed ha condannato la Compagnia Assicuratrice non solo a pagare quanto previsto dalla polizza, ma anche a risarcire agli eredi il danno per "lite temeraria", per non aver partecipato alla procedura di mediazione, costringendo le parti a instaurare la causa, e per aver resistito in giudizio con colpa grave