Sentenza giudiziaria:
Il credito della Cliente che godeva di un privilegio ipotecario sul bene di una società poi fallita veniva ammesso al passivo del fallimento in via chirografaria anziché privilegiata sull'assunto che il bene non era più presente nel patrimonio della fallita essendo stato alienato nella fase pre-concordataria. Il concordato però non era stato omologato e pertanto la società era fallita. Il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto il privilegio della Cliente accogliendo le argomentazioni della difesa