Pubblicazione legale:
L’inquilino che non paga il
canone nel tempo utile è soggetto allo sfratto. A questo principio granitico
delle locazioni la legge ha posto una serie di aiuti e agevolazioni volte a
bilanciare l’esigenza dei proprietari, di vedersi corrispondere il canone di
locazione, a quella degli inquilini che, per diverse ragioni, possono trovarsi
in momenti di oggettiva difficoltà e, non per questo, devono essere costretti
al rilascio immediato dell’immobile.
L’istituto si chiama
“termine di grazia” ed è disciplinato dall’art. 55 della Legge 392/1978.
Sebbene l'Art. 55 sia
contenuto nella Legge n. 392/1978 (nota come Legge sull'Equo Canone), si
precisa che la sua disciplina è stata mantenuta in vigore anche a seguito della
Riforma del 1998 (Legge n. 431/1998).
Pertanto, il Termine di
Grazia si applica a tutti i contratti di locazione ad uso abitativo in corso,
siano essi a canone libero (4+4), a canone concordato (3+2), o i residuali
contratti disciplinati integralmente dalla L. 392/78.
Quando un inquilino di un
immobile ad uso abitativo subisce uno sfratto per morosità, legato cioè al
mancato pagamento di uno o più canoni o degli oneri accessori (come, ad esempio, le spese condominiali) il cui importo
superi due mensilità di canone, viene chiamato dinanzi al giudice per
convalidare lo sfratto e accertare il diritto del proprietario al rilascio
dell'immobile.
Proprio di fronte al
giudice, alla prima udienza, l’inquilino che ammette la morosità e non oppone
ragioni legali per il mancato pagamento, può richiedere un “termine di grazia”,
cioè un termine di 90 giorni (o fino a sei mesi in casi di documentata grave
difficoltà economica, come perdita del lavoro o malattia grave) per ripagare il
debito. Attenzione: questo beneficio è limitato e non può essere concesso per
più di quattro volte nel corso del quadriennio.
In quel caso il contratto di
locazione resta sospeso nella sua risoluzione fino al pagamento del debito
accumulato. Il debito per la sanatoria deve comprendere tutti i canoni scaduti,
gli oneri accessori, gli interessi legali e le spese processuali. Se l'inquilino
paga l'intero importo entro la scadenza, il procedimento di sfratto si estingue
e il contratto prosegue regolarmente.
È in questa fase che è
cruciale che l’inquilino si attivi alla ricerca dei fondi per la morosità
incolpevole, ovvero gli stanziamenti economici di Comuni e Regioni a sostegno
di quelle famiglie che si siano trovate nella condizione di non poter pagare il
canone mensile.