Termine di grazia: come rinviare lo sfratto

Scritto da: Daniele Di Giovanni - Pubblicato su IUSTLAB




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L’inquilino che non paga il canone nel tempo utile è soggetto allo sfratto. A questo principio granitico delle locazioni la legge ha posto una serie di aiuti e agevolazioni volte a bilanciare l’esigenza dei proprietari, di vedersi corrispondere il canone di locazione, a quella degli inquilini che, per diverse ragioni, possono trovarsi in momenti di oggettiva difficoltà e, non per questo, devono essere costretti al rilascio immediato dell’immobile.

L’istituto si chiama “termine di grazia” ed è disciplinato dall’art. 55 della Legge 392/1978.

Sebbene l'Art. 55 sia contenuto nella Legge n. 392/1978 (nota come Legge sull'Equo Canone), si precisa che la sua disciplina è stata mantenuta in vigore anche a seguito della Riforma del 1998 (Legge n. 431/1998).

Pertanto, il Termine di Grazia si applica a tutti i contratti di locazione ad uso abitativo in corso, siano essi a canone libero (4+4), a canone concordato (3+2), o i residuali contratti disciplinati integralmente dalla L. 392/78.

Quando un inquilino di un immobile ad uso abitativo subisce uno sfratto per morosità, legato cioè al mancato pagamento di uno o più canoni o degli oneri accessori (come, ad esempio, le spese condominiali) il cui importo superi due mensilità di canone, viene chiamato dinanzi al giudice per convalidare lo sfratto e accertare il diritto del proprietario al rilascio dell'immobile.

Proprio di fronte al giudice, alla prima udienza, l’inquilino che ammette la morosità e non oppone ragioni legali per il mancato pagamento, può richiedere un “termine di grazia”, cioè un termine di 90 giorni (o fino a sei mesi in casi di documentata grave difficoltà economica, come perdita del lavoro o malattia grave) per ripagare il debito. Attenzione: questo beneficio è limitato e non può essere concesso per più di quattro volte nel corso del quadriennio.

In quel caso il contratto di locazione resta sospeso nella sua risoluzione fino al pagamento del debito accumulato. Il debito per la sanatoria deve comprendere tutti i canoni scaduti, gli oneri accessori, gli interessi legali e le spese processuali. Se l'inquilino paga l'intero importo entro la scadenza, il procedimento di sfratto si estingue e il contratto prosegue regolarmente.

È in questa fase che è cruciale che l’inquilino si attivi alla ricerca dei fondi per la morosità incolpevole, ovvero gli stanziamenti economici di Comuni e Regioni a sostegno di quelle famiglie che si siano trovate nella condizione di non poter pagare il canone mensile.





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Avvocato Daniele Di Giovanni a Roma
Daniele Di Giovanni

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