Il Tribunale di Nocera Inferiore (con sentenza n° 122/2024) si è pronunciato sull'applicabilità o meno dell'art. 1132 c.c. al procedimento di mediazione (disciplinato dal D.lgs. 28/2010).
Come noto, l'art. 1132 c.c. consente a ciascun condomino di dissentire rispetto ad una lite deliberata dall'assemblea condominiale (intesa come promovimento della stessa o di resistenza alla stessa), notificando la propria opposizione all'amministratore condominiale, entro il termine di decadenza di trenta giorni da quando ne ha avuto notizia (della deliberazione).
Prima facie, sembrerebbe nascere un equivoco, in quanto l'art. 1132 c.c. non chiarisce se la domanda in questione debba essere necessariamente giudiziale. Tuttavia, proseguendo nella lettura della norma, quest'ultima sembra chiarire il dubbio sorto, specificando, all'ultimo comma, che l'applicazione del disposto si ha in caso di "soccombenza".
Ebbene, sulla base di tale assunto, il Tribunale di Nocera Inferiore afferma che l'ipotesi di "soccombenza" non è contemplato dal procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (anzi vi è proprio un'incompatibilità). Secondo il Giudicante, la soccombenza si ha nel caso in cui un terzo imponga ai litiganti una soluzione, dove una parte vede accolte le proprie richieste e l'altra, invece, se le vede rigettare.
Nel procedimento di mediazione, invece, secondo la ricostruzione del Giudicante, sono le parti a dirimere la controversia attraverso le "reciproche rinunce" e, di conseguenza, non si può ritenere una parte soccombente rispetto all'altra.
Pertanto, secondo il Tribunale suddetto, laddove il legislatore abbia ritenuto che la minoranza andasse tutelata in maniera specifica ha previsto delle disposizioni ad hoc; in altri termini, il condomìno dissenziente avrebbe dovuto impugnare la delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1109 c.c., provando il pregiudizio per la cosa comune che la stessa delibera avrebbe comportato.
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