Pubblicazione legale:
In materia di contratto di locazione transitorio, l'esigenza
transitoria deve essere documentata.
La legge 9 dicembre 1998, n. 431, all'articolo 5, prevede la
possibilità di stipulare contratti di locazione ad uso transitorio per
soddisfare particolari esigenze delle parti, demandando a decreti ministeriali
la definizione delle condizioni e modalità per la loro stipula [LEGGE 9
dicembre 1998, n. 431 / Capo I,Art. 1.].
Il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2002, all'articolo 2,
commi 4 e 5, stabilisce che:
"I contratti di cui al presente articolo devono
prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del
locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita
documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il
permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della
scadenza del termine stabilito nel contratto" [Tribunale Ordinario Roma,
sez. 6, sentenza n. 20700/2017][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n.
17073/2022][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 21114/2019][Tribunale
Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 22991/2019][Tribunale Ordinario Torre
Annunziata, sez. 3, sentenza n. 645/2018][Tribunale Ordinario Velletri, sez. 2,
sentenza n. 579/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n.
160/2022][Tribunale Ordinario Pistoia, sez. 3, sentenza n. 311/2022][Tribunale
di Foggia, Sentenza n.380 del 6 febbraio 2024][Tribunale Ordinario Piacenza,
sez. S1, sentenza n. 184/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n.
451/2023][Corte d'Appello Roma, sez. 8, sentenza n. 3998/2021][Corte di Appello
di Napoli, Sentenza n.4404 del 27 novembre 2023].
La giurisprudenza ha costantemente affermato che la
specifica indicazione dell'esigenza transitoria e la prova della sua
sussistenza mediante documentazione allegata al contratto sono presupposti
essenziali per la validità del contratto di locazione transitorio. In mancanza
di tali requisiti, il contratto è ricondotto alla durata ordinaria prevista
dall'articolo 2, comma 1, della legge 431/1998, ossia quattro anni più quattro
[Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 20700/2017][Tribunale Ordinario
Roma, sez. 6, sentenza n. 17073/2022][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6,
sentenza n. 21114/2019][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n.
22991/2019][Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 3, sentenza n. 645/2018][Tribunale
Ordinario Velletri, sez. 2, sentenza n. 579/2022][Tribunale Ordinario Firenze,
sez. 2, sentenza n. 160/2022][Tribunale Ordinario Pistoia, sez. 3, sentenza n.
311/2022][Tribunale di Foggia, Sentenza n.380 del 6 febbraio 2024][Tribunale
Ordinario Piacenza, sez. S1, sentenza n. 184/2022][Tribunale Ordinario Firenze,
sez. 2, sentenza n. 451/2023][Corte d'Appello Roma, sez. 8, sentenza n.
3998/2021][Corte di Appello di Napoli, Sentenza n.4404 del 27 novembre 2023].
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4075 del 20 febbraio
2014, ha affermato che:
"Nella vigenza della legge 9 dicembre 1998, n.
431, la possibilità per le parti di stipulare un valido ed efficace contratto
locatizio ad uso transitorio è subordinata all'adozione delle modalità e alla
sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 5 della legge n. 431 cit. e dal
d.m. 30 dicembre 2002, che costituisce normativa secondaria di attuazione
giusta il disposto di cui all'art. 4, comma 2, della medesima legge, con la
conseguenza che, a tal fine, è necessario che l'esigenza transitoria, del
conduttore o del locatore, sia specificamente individuata nel contratto, al
quale deve essere allegata documentazione idonea a comprovare la stessa, e che
i contraenti, prima della scadenza del termine contrattuale, ne confermino, con
lettera raccomandata, la persistenza" [Tribunale Ordinario Roma, sez. 6,
sentenza n. 20700/2017][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n.
17073/2022][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 21114/2019][Tribunale
Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 22991/2019][Tribunale Ordinario Torre
Annunziata, sez. 3, sentenza n. 645/2018][Tribunale Ordinario Velletri, sez. 2,
sentenza n. 579/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n.
160/2022][Tribunale Ordinario Pistoia, sez. 3, sentenza n. 311/2022][Tribunale
di Foggia, Sentenza n.380 del 6 febbraio 2024][Tribunale Ordinario Piacenza,
sez. S1, sentenza n. 184/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n.
451/2023][Corte d'Appello Roma, sez. 8, sentenza n. 3998/2021][Corte di Appello
di Napoli, Sentenza n.4404 del 27 novembre 2023].
Pertanto, l'esigenza transitoria deve essere documentata con
apposita documentazione allegata al contratto. La mancanza di tale
documentazione comporta la trasformazione del contratto in un contratto di
locazione ordinario, con la durata minima prevista dalla legge [Tribunale
Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 20700/2017][Tribunale Ordinario Roma, sez.
6, sentenza n. 17073/2022][Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 21114/2019][Tribunale
Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 22991/2019][Tribunale Ordinario Torre
Annunziata, sez. 3, sentenza n. 645/2018][Tribunale Ordinario Velletri, sez. 2,
sentenza n. 579/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n.
160/2022][Tribunale Ordinario Pistoia, sez. 3, sentenza n. 311/2022][Tribunale
di Foggia, Sentenza n.380 del 6 febbraio 2024][Tribunale Ordinario Piacenza,
sez. S1, sentenza n. 184/2022][Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n.
451/2023][Corte d'Appello Roma, sez. 8, sentenza n. 3998/2021][Corte di Appello
di Napoli, Sentenza n.4404 del 27 novembre 2023].