Interessante sentenza della Corte di Appello di Milano (datata 21 Marzo 2024) sul sindacato giudiziale della ritualità della proposta di concordato semplificato.
Secondo un orientamento consolidato, il controllo giudiziale sulla ritualità della proposta concordataria di cui all'art. 25-sexies, comma 3, CCI (codice della crisi d'impresa), riguarda la verifica anche della legittimità sostanziale della proposta stessa.
Tale orientamento consente, di fatto, di rafforzare il ceto creditorio, il quale nel concordato semplificato è escluso dal voto.
Nel caso sottoposto al vaglio del giudice di secondo grado, quest'ultimo ha rilevato come la proposta del piano fosse ab origine inattuabile, di conseguenza non avrebbe avuto alcun senso che la stessa autorità giudiziaria disponesse l'ammissione del concordato per poi rilevarne le carenze in fase di omologa.
Nella fattispecie, il piano concordatario si basava sull'apporto economico-finanziario di un solo soggetto (mediante acquisto di asset e finanza esterna). Nonostante il parere positivo dell'esperto, già nominato in fase di composizione negoziata della crisi, il cui esito negativo aveva dato luogo alla presentazione della domanda di concordato semplificato liquidatorio, la proposta di concordato era stata ritenuta, già dal giudice di prime cure, palesemente irrealizzabile.
L'inattuabilità della proposta di concordato semplificato era stata ritenuta tale a seguito della sopraggiunta revocabilità, una volta scaduto il termine, della predetta offerta di acquisto di asset.
Pertanto, secondo la Corte, venendo meno le garanzie originarie, non vi sarebbe più stata certezza sui tempi e valori di realizzo dell'attivo, con l'inevitabile conseguenza di far assumere alla proposta concordataria un'esclusiva natura "dilatoria".
Inoltre, alla suddetta conclusione, la Corte era giunta rilevando come, ai fini della verifica di legittimità sostanziale del piano concordatario, anche l'offerente, nel frattempo, avesse avuto accesso egli stesso alla composizione negoziata della crisi, con la conseguenza che il piano sarebbe stato sostenuto esclusivamente da un soggetto in stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
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