Interessante sentenza della Corte di Appello di Milano (datata 21 Marzo 2024) sul sindacato giudiziale della ritualità della proposta di concordato semplificato.
Secondo un orientamento consolidato, il controllo giudiziale sulla ritualità della proposta concordataria di cui all'art. 25-sexies, comma 3, CCI (codice della crisi d'impresa), riguarda la verifica anche della legittimità sostanziale della proposta stessa.
Tale orientamento consente, di fatto, di rafforzare il ceto creditorio, il quale nel concordato semplificato è escluso dal voto.
Nel caso sottoposto al vaglio del giudice di secondo grado, quest'ultimo ha rilevato come la proposta del piano fosse ab origine inattuabile, di conseguenza non avrebbe avuto alcun senso che la stessa autorità giudiziaria disponesse l'ammissione del concordato per poi rilevarne le carenze in fase di omologa.
Nella fattispecie, il piano concordatario si basava sull'apporto economico-finanziario di un solo soggetto (mediante acquisto di asset e finanza esterna). Nonostante il parere positivo dell'esperto, già nominato in fase di composizione negoziata della crisi, il cui esito negativo aveva dato luogo alla presentazione della domanda di concordato semplificato liquidatorio, la proposta di concordato era stata ritenuta, già dal giudice di prime cure, palesemente irrealizzabile.
L'inattuabilità della proposta di concordato semplificato era stata ritenuta tale a seguito della sopraggiunta revocabilità, una volta scaduto il termine, della predetta offerta di acquisto di asset.
Pertanto, secondo la Corte, venendo meno le garanzie originarie, non vi sarebbe più stata certezza sui tempi e valori di realizzo dell'attivo, con l'inevitabile conseguenza di far assumere alla proposta concordataria un'esclusiva natura "dilatoria".
Inoltre, alla suddetta conclusione, la Corte era giunta rilevando come, ai fini della verifica di legittimità sostanziale del piano concordatario, anche l'offerente, nel frattempo, avesse avuto accesso egli stesso alla composizione negoziata della crisi, con la conseguenza che il piano sarebbe stato sostenuto esclusivamente da un soggetto in stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Sono l'Avv. Daniele Musacci e mi occupo principalmente di diritto civile. In particolare, posso mettere in campo la mia esperienza in materia di diritto civile e societario, con riferimento alla contrattualistica commerciale, alle questioni assicurative, alla responsabilità civile, al recupero crediti, alle questioni condominiali, alle procedure alternative al contenzioso (ad esempio mediazioni civili e procedura di negoziazione assistita) fino alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa. Ho acquisito esperienze pratiche assistendo e difendendo in ambito, sia stragiudiziale che giudiziale, privati e piccole imprese.
Il mio interesse e la mia passione per il settore civile, nonché il grande impegno profuso, da circa undici anni, nel medesimo, mi rendono il professionista adatto alle esigenze legali di privati ed imprese. Nel mio percorso professionale, arricchito anche dalla costante formazione professionale e dalla frequentazione di master / corsi specializzanti nelle materie civilistiche, ho acquisito esperienze pratiche assistendo e difendendo in ambito, sia stragiudiziale che giudiziale, privati e piccole imprese.
Sono specializzato nel fornire assistenza e difesa legale nell’ambito del recupero crediti per privati ed imprese. Assisto il cliente sin dalla richiesta stragiudiziale del proprio credito fino ad arrivare, se necessario, alla fase esecutiva. Durante la mia carriera professionale ho seguito decine di clienti che sono rimasti soddisfatti del mio operato.
Diritto commerciale e societario, Franchising, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Sovraindebitamento, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita.
Daniele Musacci
Via Cesare Battisti 313
Viareggio (LU)
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy