Interessante caso risolto dal Tribunale di Latina (sentenza n° 806/2024) in tema di responsabilità civile (totale o parziale) a carico di un condominio per una caduta sulle scale condominiali, di un terzo estraneo al condominio, dovuta a spegnimento delle luci.
Un condominio veniva citato in giudizio da una terza estranea al caseggiato che, mentre scendeva le scale del palazzo, nel quale si era recata per fare visita alla famiglia, cadeva rovinosamente a terra a causa dell’improvviso spegnimento delle luci che illuminavano le scale condominiali. L'attrice, a seguito della caduta, riportava una frattura scomposta e veniva sottoposta ad intervento chirurgico.
La fattispecie di causa veniva ricondotta nell’alveo normativo dell’art. 2051 c.c. perché il Condominio è custode dei beni e degli impianti condominiali; dunque, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati ai terzi (tra le tante Cass. n. 7044/2020).
Il presupposto della responsabilità del custode è la sussistenza di una relazione di fatto tra il soggetto custode e la cosa, tale da consentire un effettivo potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo.
Ne consegue, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, il carattere oggettivo della responsabilità ex art.2051 c.c., e non presunto, che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; il custode potrà esimersi dalla responsabilità mediante la prova liberatoria del caso fortuito rappresentato dall’intervento di un elemento estraneo alla sua sfera soggettiva, imprevedibile ed inevitabile, tale, da elidere il nesso causale con la res, e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o della stessa vittima (S.U. n. 20943/2022).
Nonostante, in fase di istruttoria, fosse stato dimostrato che, al momento del fatto, la durata dell’illuminazione delle scale regolata con temporizzatore non fosse adeguata a consentire di poter scendere da un piano all’altro in tutta sicurezza senza lo spegnimento improvviso delle luci e che lo stato dei luoghi presentava, quindi, peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (aggiungendo altresì l'assenza di ascensore e la presenza di condomini ultraottantenni), il Tribunale riteneva solo parzialmente (riconoscendo una responsabilità pari al 50%) responsabile il Condominio; l’attrice avrebbe dovuto comunque improntare la propria condotta alla massima prudenza e cautela, atteso che la situazione di pericolo rappresentata dallo spegnimento di luci notoriamente "a tempo" nelle scale condominiali era prevedibile e, trovandosi improvvisamente al buio, avrebbe potuto con l’ordinaria diligenza e cautela evitare di procedere, arrestarsi e non proseguire nella discesa delle scale ed attenderne la riaccensione delle luci anche richiamando l’attenzione dei condomini.
In sostanza la condotta incauta dell’attrice che, nonostante lo spegnimento delle luci temporizzate, comunque procedeva nella discesa della rampa di scale, non basta ad escludere la responsabilità del custode, mancando tale condotta dei connotati oggettivi dell’imprevedibilità e di assoluta eccezionalità che valgono a determinare un'interruzione nella serie causale riconducibile alla cosa; tuttavia tale condotta incauta assume rilevanza a norma dell'art. 1227 comma 1 c.c., in termini di concorrenza nella causazione dell’evento lesivo nella misura del 50% con conseguente riduzione del risarcimento del danno.
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