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La Corte Suprema di Cassazione (con sentenza n° 13622/2024) ribadisce un importante principio in tema di domanda introduttiva e su quanto successivamente riportato nella comparsa conclusionale, con esplicito riferimento ad un caso concernente un sinistro stradale.
In primo grado la causa veniva istruita a mezzo CTU. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e la Corte di Appello adita confermava la decisione di primo grado.
Veniva proposto ricorso per cassazione, col quale il ricorrente denunziava l'errata rilevazione, del giudice del merito, di una mutatio libelli tra la domanda introduttiva e la comparsa conclusionale di primo e secondo grado.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso affermando che i giudici di merito non avevano considerato che, in base al principio di acquisizione processuale, le risultanze della CTU potevano essere utilizzate per chiedere la tutela del proprio diritto risarcitorio.
Non si è, dunque, trattato di modifica della domanda attraverso l'introduzione di fatti nuovi, ma di mera prospettazione delle risultanze istruttorie a sostegno del medesimo diritto fatto valere sin dall'inizio (trattandosi nella fattispecie dello stesso sinistro stradale verificatosi nello stesso spazio-tempo e tra gli stessi soggetti).
Secondo la Corte, la mera invocazione di modalità del sinistro rimasto lo stesso nello spazio-tempo coinvolgente i medesimi soggetti implica una modificazione legittima della domanda.
A sostegno di tale interpretazione, la Corte richiama una precedente pronuncia (n° 13982/2005) la quale affermò che si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, in modo da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto il contraddittorio.