Sentenza giudiziaria:
La sentenza in questione ha accolto le richieste avanzate dallo Studio per conto dell'azienda cliente dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal lavoratore e confermando il principio secondo cui l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1, primo comma, della legge n. 1369 del 1960 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore, sicché l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante deve essere significativa e non marginale nell'ambito dell'insieme dei mezzi utilizzati