Avvocato Davide Emone a Genova

Davide Emone

Avvocato Tributarista


Informazioni generali

Avvocato, iscritto all’Albo degli avvocati di Genova, opero su tutto il territorio nazionale, specificamente nell’ambito del diritto tributario, difendendo i contribuenti, persone fisiche o società, nei confronti del fisco (Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione, altri enti pubblici). Il mio modus operandi è quello di uno studio approfondito del caso sottoposto alla mia attenzione, con la finalità di portare a termine l’incarico ottenendo la migliore soluzione per il cliente, quella più efficiente e conveniente nel singolo caso, nel minor tempo possibile, e con riguardo alle specifiche esigenze dell’assistito.

Esperienza


Diritto tributario

Svolgo attività di consulenza legale e fiscale per la pianificazione delle proprie operazioni economiche in modo conveniente. Difendo i contribuenti stragiudizialmente e nel contenzioso tributario, in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie e l'autorità giudiziaria ordinaria. La mia esperienza formativa e professionale è sempre stata orientata al diritto tributario. Laureato con lode all'Università di Genova, con tesi in Giustizia Tributaria, dottorando di ricerca in Diritto Tributario, ho svolto la formazione professionale nell'ambito di uno studio legale tributario. Frequento corsi di aggiornamento e specializzazione.


Altre categorie:

Diritto civile, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Previdenza, Domiciliazioni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Illegittimità del pignoramento di Agenzia delle entrate-Riscossione su polizza vita, con condanna alle spese.

Sentenza n. 179/2022 del Tribunale di Genova

La sentenza n. 179/2022 del Tribunale di Genova ha accolto integralmente le ragioni della contribuente - assistita da me assieme al collega Avv. Boccalatte - nella causa introdotta contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per l'opposizione al pignoramento di una polizza vita (di tipo "unit linked") da parte del Fisco. La pronuncia - che ha accolto pienamente le eccezioni della contribuente - presenta in particolare due profili di interesse: - in tema di riparto di giurisdizione, conferma la giurisdizione del Giudice Ordinario in tema di opposizione al pignoramento esattoriale per motivi attinenti la pignorabilità dei beni e per fatti estintivi del credito verificatisi successivamente alla notifica della cartella; - nel merito, il Tribunale ha confermato l'orientamento che esclude la pignorabilità delle polizze vita, anche unit linked, non solo ravvisando la prevalenza - nel caso di specie - della finalità assicurativa rispetto a quella di investimento, ma anche affermando che ai fini dell'applicabilità dell'art. 1923 c.c. è sufficiente la sussistenza dell'elemento assicurativo nello specifico contratto. Peraltro, la qualificazione come "assicurazione" non è nella disponibilità delle parti, essendo la disciplina retta da norme pubblicistiche e autorità di regolazione e vigilanza.

Sentenza giudiziaria

Annulati ruoli Agenzia delle entrate - Riscossione per vizio di notifica delle cartelle

Sentenza n. 198/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, in una controversia introdotta da un contribuente che ho difeso e assistito, in tema di notifica a mezzo PEC ad "irreperibile digitale", ha annullato i ruoli impugnati così motivando: "Pertanto, dal momento che l’Agenzia Delle Entrate – Riscossione non ha provato di aver portato a termine tutti gli adempimenti tassativamente indicati ai fini del procedimento di notificazione previsto con le modalità dell’art. 26, comma 2 del DPR n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 7 del DPR n. 600/1973 del DPR 600, ed in particolare in assenza della prova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa e, in ogni caso, dell’errato indirizzo, il procedimento notificatorio seguito si appalesa pertanto viziato con la conseguenza che la notificazione delle cartelle recanti i ruoli impugnati deve ritenersi inesistente e/o nulla, con il conseguente annullamento degli atti stessi." E' pertanto essenziale, ai fini del perfezionamento della notifica telematica a soggetto che abbia l'indirizzo PEC non attivo o non funzionante, l'invio e la ricezione della raccomandata informativa, che deve essere provato e deve avvenire, giocoforza, al corretto indirizzo del domicilio fiscale.

Pubblicazione legale

Incertezze giurisprudenziali e principi generali in merito ai vizi degli atti processuali telematici nel processo tributario.

Rivista Telematica di Diritto Tributario

La sottoscrizione di un ricorso è un requisito essenziale nel processo tributario ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 546/92, tale che in caso di omissione ne viene sancita l’inammissibilità. Il presente contributo analizza l’adattamento di tale disciplina al processo telematico, con la conseguente notificazione a mezzo pec del ricorso formato come documento informatico, passando criticamente in rassegna i diversi orientamenti giurisprudenziali, per giungere ad una ricostruzione del vizio di omessa sottoscrizione digitale nei termini della nullità insanabile dell’atto, con la conseguente inammissibilità del ricorso, anche se telematico.

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Lo studio

Davide Emone
Via Roma, 11
Genova (GE)

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